giovedì 9 agosto 2012

davanti alla corte dei conti non viene ammessa la presenza della Compagnia di assicurazione del convenuto

Ancora in rito, deve essere esaminata la richiesta, della difesa del *, di autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione con la quale il convenuto ha stipulato una polizza per rischi connessi alle funzioni espletate.

In proposito, sembra utile prioritariamente chiarire che non utile appare un approfondimento circa la natura della responsabilità amministrativa per individuarne i connotati da cui trarre argomenti per orientare il giudizio sulla eventuale ammissibilità della chiamata in garanzia.

In altri termini, un’analisi della fisionomia della fattispecie finalizzata ad accertare se la funzione caratterizzante (o, più precisamente, caratterizzante in termini di prevalenza) è quella risarcitoria o sanzionatoria non potrebbe risultare appagante. E ciò perché non può essere riconosciuto un ruolo discriminante alla natura della responsabilità amministrativa, ammettendo la chiamata in garanzia in una prospettiva (prevalentemente) risarcitoria e negandola in una prospettiva (prevalentemente) sanzionatoria.

La valutazione dell’istanza, infatti, avrebbe luogo sulla base di un parametro, oltre che altamente opinabile, in quanto fondato su valutazioni “di sistema” prive di ben evidenti punti cuspidali, anche di scarsa attitudine selettiva tenuto conto della innegabile parziale commistione dei due connotati. Posto che una funzione compensativa-risarcitoria del nocumento economico subito dall’Amministrazione è ravvisabile nella fattispecie della responsabilità amministrativa (Corte cost. sentt. 371 e 453 del 1988), la valorizzazione dell’esigenza di reintegrare l’erario della perdita patrimoniale subita potrebbe comunque indurre ad ammettere la chiamata in giudizio di terzi anche ove si ritenesse prevalente la funzione repressivo-sanzionatoria della medesima fattispecie.

In realtà, dirimente è la constatazione che l’eventuale coinvolgimento nel giudizio di soggetti terzi, dai quali il convenuto pretende essere garantito, comporterebbe, inevitabilmente, la sottoposizione alla cognizione del Giudice contabile anche di profili inerenti il rapporto interno di garanzia tra il convenuto ed il convenendo. Essendo quel rapporto governato dalle ordinarie regole civilistiche, esso risulta conoscibile esclusivamente in altro plesso giudiziario (Giudice ordinario) esulando, perciò, dalla giurisdizione di questa Corte.


a cura di Sonia Lazzini
tratto dalla sentenza numero 221 del 25 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia
 Nel merito l’azione è fondata.

Nessun commento:

Posta un commento