In base all’art. 34, lett. e), ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 e perciò si richiede che i consorziati posseggano singolarmente i requisiti (per la snellezza della forma organizzativa adottata) e che nell’offerta siano specificate le parti del servizio o della fornitura eseguibili dai singoli operatori.
Il possesso dei requisiti tecnici e finanziari deve conseguentemente essere riferito alle imprese aderenti al Consorzio, come indicate nella domanda di partecipazione.
I consorzi di cui all’art. 2602 e ss., c.c., sono organizzazioni d’imprenditori operanti normalmente per il tramite dei propri consorziati, dotati della necessaria strutturazione aziendale, per cui occorre indicare, come nella specie, le società consorziate chiamate ad eseguire le prestazioni contrattuali, mentre i requisiti tecnico-economici dovrebbero essere posseduti non dal consorzio ma dagli enti consorziati a tal fine indicati, (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 744/2010; Cass. civ., sezione III, sent. n. 3664/2006).
Di Sonia Lazzini
Tratto dalla decisione numero 4097 dell’ 8 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Il possesso di licenze, certificazioni ed autorizzazioni prescritte per lo svolgimento del servizio, riguardando la prestazione eseguibile solo da una delle imprese consorziate, non può che essere richiesto singolarmente alla stessa che, a differenza delle imprese destinate a restare estranee all’esecuzione dell’appalto, riveste la qualità di effettivo partecipante alla gara, come tale assoggettato all’obbligo di produrre la predetta documentazione, per cui i requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal Consorzio ma dalla consorziata indicata come esecutrice dell’appalto.
Nella specie, il Consorzio ricorrente aveva indicato nella consorziata Controinteressata il soggetto che avrebbe totalmente svolto la prestazione ed, a tal fine, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, allegata alla domanda, aveva riguardato esclusivamente tale impresa consorziata e nessun’altra.
Peraltro, secondo quanto sostenuto dalla resistente Ricorrente, nella specie, ai consorzi di cui all'art. 2602, c.c., equiparati ai r.t.i., avrebbe dovuto applicarsi la previsione del punto III.2.2 del bando: “In caso di associazione temporanea d’imprese i medesimi requisiti devono essere posseduti dalla mandataria per almeno il 60% dell’importo e da ciascuna delle mandanti per almeno il 20% dell’importo”, con la conseguente accertabilità dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria di un consorzio nei propri confronti e relativamente a tutti i consorziati partecipanti alla gara.
Peraltro, il rinvio all’art. 37, codice degli appalti, previsto per i consorzi ordinari dall’art. 34, lett. e), deve intendersi effettuato per le disposizioni direttamente applicabili a tale tipo di associazione e non pure per tutte le norme disciplinanti i r.t.i., onde deve ritenersi che la suindicata disposizione del bando sia specificamente ed esclusivamente riferita ai r.t.i. e non anche ai consorzi ordinari, essendo ovvio che il consorzio, come organizzazione d’imprenditori priva di personalità giuridica, per partecipare a una gara non possa che avvalersi dei requisiti delle proprie consorziate e, in particolare, di quelle che svolgeranno la prestazione come direttamente responsabili nei confronti dell’ente appaltante
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