la stessa oggettività delle circostanze esposte rende ben evidente che Ricorrente ha inammissibilmente – e addirittura per più volte - mutato il contenuto della propria offerta, comunque ab origine insostenibile sotto il profilo sia tecnico che finanziario.
Come è ben noto la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma persegue il fine di accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801).
Nel relativo procedimento non sussistono preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e – ferma comunque restando l’immodificabilità dell’offerta, a’ sensi del generale principio contenuto nell’art. 11, comma 6, del D.L.vo 163 del 2006 - le stesse giustificazioni sono, esse sì, modificabili, essendo in tal senso ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. ibidem).
Tali principi, nel caso di specie, sono stati eclatantemente violati: e in dipendenza di ciò, non può accedersi a qualsivoglia tesi difensiva fatta valere al riguardo da Ricorrente, prima tra tutti quella per cui non avrebbe avuto senso riprodurre gli stessi elementi prodotti nella precedente fase della gara, i quali avrebbero appunto dato luogo alla necessità di novazione (in via del tutto paradossale, solo a suo favore) del procedimento; e, semmai, va evidenziato che l’attuale appellante, proprio per aver già giustificato il contenuto della propria offerta, nella successiva fase di esecuzione della statuizione già resa da questo stesso giudice era indefettibilmente tenuta, al fine di consentire alla stazione appaltante quella valutazione più approfondita non effettuata prima, a chiarire le scelte e le indicazioni in precedenza fornite, e non già ad ulteriormente (ed illegittimamente) a modificarle.
Tratto dalla decisione numero 2566 del 4 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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