lunedì 18 febbraio 2013

ricorrente non prova se con regolare svolgimento sicura aggiudicazione in suo favore

la pretesa risarcitoria avanzata dalla Società ricorrente deve essere respinta, non avendo quest’ultima provato di aver effettivamente subito un danno per l’illegittimo comportamento adottato dalla resistente Amministrazione in esecuzione della richiamata decisione del Consiglio di Stato.

Appare, infatti, indimostrato l’assunto in base al quale l’attività amministrativa, posta in essere successivamente all’annullamento giurisdizionale degli atti di gara impugnati, avrebbe definitivamente compromesso le probabilità per la Società ricorrente di aspirare ad aggiudicarsi anche uno soltanto dei tre lotti messi a concorso, a causa dell’inidoneità della propria offerta tecnica, ricalcolata sulla base dei rilievi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/02, ad ottenere punteggi migliori di quelli che la Stazione appaltante ha invece mantenuto fermi nei confronti delle offerte proposte dalle ditte aggiudicatarie, sulla base dei parametri di valutazione applicati dalla Commissione giudicatrice nell’ambito dell’originaria procedura selettiva.
Ed infatti, in materia di appalti pubblici l’interessato che aspiri ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’Amministrazione appaltante, oltre a comprovare l’illegittimità della procedura concorsuale, deve altresì fornire la prova che in caso di regolare svolgimento della gara l’aggiudicazione sarebbe stata disposta in suo favore, ovvero dimostrare la semplice probabilità del medesimo risultato.

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendosi la ricorrente limitata a contestare la legittimità degli atti adottati dalla Amministrazione appaltante in esecuzione della richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 6290/02, senza peraltro acconsentire all’apertura della busta contenente la propria offerta economica, e senza altresì impugnare in sede giurisdizionale tali ulteriori provvedimenti, al fine di dedurne l’eventuale illegittimità anche in relazione al suddetto pronunciamento passato in giudicato.
13. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso dev’essere respinto.

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza   numero 112  del 231 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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