lunedì 13 agosto 2012

corrette dichiarazioni in caso di avvalimento

L’istituto dell’avvalimento - di origine comunitaria - si delinea quale strumento in grado di consentire la massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche

permettendo alle imprese non in pos-sesso dei requisiti tecnici, di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie a quelle di altre imprese.

Nel caso di specie, l’avvalimento riguardava un requisito pret-tamente tecnico (esercizio dell’attività di sanificazione) che ben pote-va formare oggetto della potestà in questione.

Come rettamente rilevato dal T.A.R., “la ditta aggiudicataria, nella dichiarazione di avvalimento, al punto b), ha indicato espressamente “che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti: capacità economico-finanziaria e tecnica”; e nella dichiarazione sostitutiva, posta a corredo della domanda di partecipazione, ha regolarmente indicato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003, elencando tutte le voci richieste, come previsto dall’art. 49.

Dichiarazione di contenuto analogo è stata resa dalla ditta Alfa, la quale ha precisato di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 136/2006, nonché di quelli previsti dal bando di gara.

Passaggio tratto dalla decisione numero 464 del 23 maggio 2012  pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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