martedì 7 febbraio 2012

il provvedimento è un bene della vita_risarcimento del danno ingiusto da silenzio

Ritardo nell’approvazione del progetto di “piano quadro”, spettanza del bene della vita dovuto e risarcimento del danno ingiusto

Dopo l’approvazione del decreto legge sulle semplificazioni, una decisione come questa andrà segnalata alla Corte dei Conti per l’accertamento delle singole responsabilità da danno erariale

NB:NELLA BOZZA DI DECRETO LEGGE_DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI E SVILUPPO- come da ultimo discussa nel  Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012 si legge:

<< Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)
1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’ articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano>>

il provvedimento, come atto di regolazione di un assetto di interessi giuridicamente rilevante, è un bene della vita in sé, al cui conseguimento è orientata tutta la disciplina normativa in tema di azione amministrativa

Deve  ammettersi che l’approvazione del piano quadro costituisce in sé un bene della vita, e la sua mancata adozione nei termini previsti abbia determinato una lesione giuridicamente tutelabile delle situazioni giuridiche del privato richiedente.

Va invece evidenziato come, trattandosi di considerare un fatto, ossia la ritardata o omessa adozione di un provvedimento, alla luce della sua effettiva spettanza, la successiva emissione dell’atto opera come un conferma ex post della correttezza della pretesa della parte privata e quindi della sostanziale lesività del’azione amministrativa (in merito al riconoscimento della risarcibilità del danno da ritardo in relazione ad un provvedimento intervenuto nel corso del giudizio amministrativo, vedi Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 novembre 2010, n. 1368).

Il secondo snodo giuridico attiene al riconoscimento dell’esistenza degli altri elementi per l’imputazione in capo alla pubblica amministrazione della responsabilità per il fatto dannoso, e quindi in ordine alla sussistenza della colpa e del nesso di causalità tra la condotta lesiva e il danno

il provvedimento tardivamente emesso rappresenta solo uno degli elementi necessari per il conseguimento dell’utile sperato e quindi la sua incidenza causale va rapportata alla circostanza che esso, quand’anche tempestivamente emanato, doveva andare ad inserirsi in un’operazione economica complessa, comprensiva di interventi finanziari, industriali, commerciali ed anche amministrativi, visto che l’iter autorizzatorio non poteva certo ritenersi completato

Passaggio tratto dalla decisione numero 428 del 27 gennaio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Per quanto concerne il primo profilo, relativo all’elemento soggettivo della condotta lesiva, non occorre dilungarsi sulle gravi e ingiustificate illegittimità nelle quali è incorso il Comune di Quartu Sant’Elena, che hanno dato luogo ad un contenzioso davanti al giudice amministrativo e che hanno portato, alla fine, all’emissione del provvedimento sperato tramite l’azione del commissario ad acta nominato dal T.A.R..
Il nesso eziologico è parimenti evidente, se si pone mente all’oggetto dell’azione amministrativa ed al valore intrinseco del provvedimento negato, la cui ritardata emissione si è inserita nella realizzazione dell’intervento immobiliare ed ha influito sul conseguimento dell’utile economico sperato. In questa ottica, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento, in questo caso collegato all’emissione di un provvedimento amministrativo favorevole, si traduce nell’aumento rischio d’impresa e, quindi, in maggiori costi, attesa la necessaria dimensione temporale insita in ogni operazione economica.
In conclusione, esistono tutti gli elementi per riconoscere in capo al Comune la responsabilità per il fatto lesivo causato e per imporre l’obbligo risarcitorio.
In merito ai criteri di liquidazione del danno, osserva la Sezione come la parte appellante abbia prodotto una perizia di parte, alla quale si richiama implicitamente indicando nel ricorso introduttivo la somma di €. 1.313.565,75 indicata nella citata stima come quantum risarcitorio richiesto, dalla quale si evince come il danno vantato sia stato collegato all’ipotetico valore dell’intervento edilizio realizzando.
Ritiene la Sezione che tale approccio vada complessivamente condiviso, ancorando la valutazione ad un dato oggettivamente rilevante, nei limiti di una stima prognostica, in quanto riscontrabile sulla base dei prezzi di compravendita degli immobili.
Tuttavia la stima operata non può essere integralmente condivisa, in quanto il provvedimento tardivamente emesso rappresenta solo uno degli elementi necessari per il conseguimento dell’utile sperato e quindi la sua incidenza causale va rapportata alla circostanza che esso, quand’anche tempestivamente emanato, doveva andare ad inserirsi in un’operazione economica complessa, comprensiva di interventi finanziari, industriali, commerciali ed anche amministrativi, visto che l’iter autorizzatorio non poteva certo ritenersi completato.

(…)

Nel caso in specie, ritiene la Sezione, proprio sulla scorta della complessità dell’operazione economica a cui si fa riferimento e sulla mancanza di prova sulla presenza degli altri elementi della fattispecie stessa, che la quantificazione non possa superare la soglia del 5%, come equitativamente stimata a norma dell’art. 1226 c.c., del valore indicato nella perizia di parte depositata agli atti del giudizio, e rapportata alla data del 6 febbraio 2006. A tale somma, dovranno essere necessariamente aggiunti gli interessi per rivalutazione monetaria, fino alla data dell’effettivo soddisfo.

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