martedì 24 luglio 2012

E' smentito dai verbali che l’offerta tecnica sarebbe stata valutata in poche sedute

la durata del tempo di valutazione delle offerte da parte di una Commissione di gara, come avviene per quello di correzione delle prove scritte da parte di una Commissione di concorso, non costituisce mai un elemento che possa inficiare la motivazione del giudizio reso, essendo insindacabile tale profilo da parte del ricorrente:

“Nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell'operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l'esame delle offerte, ricostruiti presuntivamente sulla base del numero di esse, del numero delle sedute della Commissione e della durata di esse evincibile dai relativi verbali.” (Consiglio di Stato, sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1871, che conferma Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 709 del 2008; analoga nella massima Consiglio di Stato, sezione V, 16 giugno 2010, n. 3806, che conferma Tar Valle d'Aosta, 10 luglio 2008 n. 64, Consiglio Stato sez. V, 12 giugno 2009, n. 3768).

Quest’ultima in particolare osserva che se il tempo è un fattore del tutto estrinseco, tuttavia esso rileva quando alla brevità delle operazioni concorsuali, si accompagni un esito irrazionale e illogico.

Ma nel caso in esame tale esito non pare predicabile, atteso che pure la prospettazione della ricorrente che l’offerta tecnica sarebbe stata valutata in poche sedute, è smentita dai verbali prodotti dalla stessa e che vedono le sedute della Commissione di gara protrarsi da marzo 2011 a gennaio 2012, sicché è pure contestabile che per la scarsa durata dell’esame dell’offerta tecnica si sia raggiunto un risultato anomalo o inadeguato.

Nella considerazione che il ricorso vada rigettato, non può neppure essere accolta la domanda risarcitoria, a causa del mancato assolvimento della cd. pregiudiziale amministrativa, che rende impraticabile per il giudicante la verifica della sussistenza o meno degli altri elementi del danno e cioè l’elemento soggettivo ed il nesso di causa, secondo la cospicua giurisprudenza sulla materia. (tra le tante: TAR Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2012, n. 109, TAR Campania, Napoli, sezione VI, 5 marzo 2012, n. 1097, TAR Marche, 28 ottobre 2011, n. 813).

Tratto dalla sentenza numero 5860 del 27 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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