martedì 21 maggio 2013

il Consiglio di Stato rimette all'adunanza plenaria problematica corretto importo cauzioni per concessione

Riguardo alle ulteriori questioni sollevate in appello_ sproporzione dell’importo della cauzione_ il Collegio, ritenendo che possano dar luogo a contrasti giurisprudenziali, nell’odierna camera di consiglio ha deciso di rimetterne l’esame all’Adunanza plenaria con ordinanza in corso di pubblicazione

<<In particolare il primo giudice, richiamata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (n. 239 del 2012) intervenuta tra le stesse parti riguardo al polo museale romano, ha affermato che:
-posto con la decisione suddetta il principio per cui la cauzione provvisoria deve essere calcolata sul valore dei servizi dati in concessione, il calcolo non può basarsi anche sulla quota di introiti relativa alla fruizione del bene culturale da parte del pubblico quando la gestione del bene in questione non forma oggetto di concessione>>

Nella gravate sentenze di primo grado è stato accolto il motivo di ricorso in merito all’erroneità del parametro di calcolo della cauzione, perché commisurato al valore totale della concessione e non al solo aggio spettante al concessionario

Nei ricorsi di primo grado, richiamato che nel procedimento de quo è stato applicato l’art. 75 del Codice del contratti pubblici, per il quale l’offerta è corredata da una garanzia “pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito”, è impugnata la clausola di cui al punto 4, lett. B, della "lettera di richiesta di offerta vincolante" poiché asseritamente erronea nel metodo di determinazione del valore della concessione cui commisurare la percentuale

Il Collegio non rinviene ragioni per giudicare inammissibile tale censura risultando essa specifica, poiché relativa ad una puntuale previsione del bando di cui si deduce la lesività, e motivata, poiché fondata sull’asserita erroneità del metodo di calcolo della garanzia stabilito in tale clausola in ragione del valore economico della concessione cui è il calcolo è commisurato, indipendentemente, perciò, dalla incidenza ulteriore di tale valore rispetto all’intera procedura di gara
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla  decisione   numero 2374 del 30 aprile    2013  pronunciata dal Consiglio di Stato

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