mercoledì 8 agosto 2012

tassatività delle cause di esclusione_la mancata indicazione del tipo di società, del numero, del nominativo e dell’indirizzo dei soci non avrebbe dovuto determinare l’automatica esclusione dalla gara del raggruppamento

Con il primo motivo di gravame la società ricorrente ha dedotto che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.
Sostiene, in particolare, con tale doglianza che, in violazione delle lett. A-1 e A-3, punto a), del disciplinare di gara, la capogruppo * s.p.a. non aveva indicato il tipo di società ed il numero, il nominativo e l’indirizzo dei soci, mentre la mandante Di ** Costruzioni, non aveva indicato i nominativi, le date di nascita e le residenze dei soci; né al riguardo a tale mancanza avrebbe potuto supplire il deposito del certificato camerale, in quanto scaduto.
Va, al riguardo, ricordato che l’art. 46, comma 1-bis, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 4, 2 comma, n. 2, lett. d) del D.L. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il principio della tassatività delle cause di esclusione dei soggetti partecipanti agli esperimenti indetti dalla P.A, prevedendo la possibilità di comminare l’esclusione solo “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte” e che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione” e che “dette prescrizioni sono comunque nulle”.
In base a tale norma, in definitiva - applicabile alla gara in questione, in quanto il relativo bando è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del predetto decreto legge (T.A.R. Puglia, sede Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012) - è oggi possibile comminare l’esclusione da una gara solo ove vi sia incertezza in ordine alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi e che ogni altra ragione di non partecipazione agli incanti non può essere prevista, a pena di nullità, dal bando o dalla lettera d’invito.
Ora, interpretando tale normativa, la giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 348, T.A.R. Valle d’Aosta, 23 gennaio 2012, n. 6, T.A.R. Liguria, sez. II, 22 settembre 2011, n. 1396, e T.A.R. Veneto, sez. I, 13 settembre 2011, n. 1376) ha già avuto modo di chiarire che tale nuova disciplina restringe la possibilità di comminare l’esclusione da tali procedure alle ipotesi di mancato adempimento a specifiche prescrizioni di legge previste dal codice degli appalti, dal regolamento attuativo (D.P.R. n. 207 del 2010) e da altre disposizioni legislative vigenti, e solo ove vi sia incertezza relativamente alla provenienza della domanda, al suo contenuto o alla sigillazione dei plichi, sanzionando con la nullità ogni altra previsione di impedimento alla partecipazione.

In particolare, è già chiarito, che è illegittima l’esclusione da una gara, ad esempio, per la mancata presentazione delle referenze bancarie (T.A.R. Abruzzo, sede Pescara, 9 novembre 2011, n. 632), di una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 23 maggio 2012, n. 1397), di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dal bando di gara (Cons. St., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 14 giugno 2012, n. 1658) o di irregolarità della polizza fideiussoria (T.A.R. Lazio, sede Roma, Sez. I-bis 15 dicembre 2011, n. 9791).


Ciò posto, ritiene il Collegio che la mancata indicazione del tipo di società, del numero, del nominativo e dell’indirizzo dei soci non avrebbe dovuto determinare l’automatica esclusione dalla gara del raggruppamento in questione, specie ove si consideri che tali elementi erano facilmente rinvenibili consultando - come poi ha effettuato la Stazione appaltante - altri atti depositati dal concorrente in parola o effettuando una visura camerale; tale mancanza non crea, infatti, alcuna incertezza “assoluta” sulla provenienza e sul contenuto dell’offerta.

tratto dalla sentenza numero 372 del 3 agosto 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, Pescara

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