non è invocabile il c.d. falso innocuo in caso di dichiarazione del tutto omessa
Osserva il collegio come la nozione di "falso innocuo" (di origine penalistica) risulti applicabile al fine di escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti partecipanti alle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, tutte le volte che essa non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma che impone di attestare una determinata circostanza (sia essa contenuta nella legge o nel bando) e non abbia procurato all'impresa dichiarante alcun vantaggio competitivo (T.A.R. Veneto, sez. I, 31 marzo 2011 , n. 187).
Nell'ambito dei rapporti amministrativi, la valutazione del carattere innocuo del falso deve essere compiuta "ex ante", con la conseguenza che non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell'Amministrazione: pertanto, qualora la "lex specialis" di gara richieda all'impresa informazioni puntuali che non lasciano spazio a valutazioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate informazioni, la loro omissione costituisce una legittima causa di esclusione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 1° marzo 2011, n. 599; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 dicembre 2010, n. 39288).
In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324; Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905).
Il collegio ritiene dunque di non discostarsi da quell’orientamento in base al quale, in tema di dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento di un appalto pubblico, non è invocabile il c.d. falso innocuo in caso di dichiarazione del tutto omessa, a fronte della sua obbligatorietà sancita a pena di esclusione dalla "lex specialis" (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 12 ottobre 2010 , n. 11959): in questi casi non occorre infatti porsi il problema tra mancanza effettiva del requisito (da sanzionare con l’esclusione) e mancanza della attestazione del possesso del requisito (che in ipotesi potrebbe non comportare siffatta esclusione), e ciò in quanto la mancanza della dichiarazione sostitutiva è espressamente prevista dalla lex specialis come causa di esclusione (cfr. Cons. Stato, 1° aprile 2011, n. 2066).
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