sabato 8 ottobre 2011

Necessario bilanciamento fra il favor partecipationis e la qualità della prestazione

le determinazioni in materia di requisiti di partecipazione alle gare non devono essere illogiche, arbitrarie, inutili o superflue

devono essere rispettose del "principio di proporzionalità", il quale esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perseguiti

MERITA RICORDARE CHE LA CAUZIONE PROVVISORIA COPRE IL REALE POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER CUI E’ ANCHE INTERESSE DEL GARANTE CHE LA NORME DELLA LEX SPECIALIS SIANO LEGITTIME


All’insieme dei suddetti principi appare conforme alla clausola prevista nella gara in esame, dove l’importo minimo per dimostrare l’idoneità tecnico-professionale è stato limitato anche ad una sola fornitura effettuata nel triennio, purché pari a un terzo dell’importo complessivo senza la possibilità di cumulare, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, più forniture effettuate nel periodo di riferimento


Non rileva che la possibilità di frazionare le forniture sia ammessa dal codice dei contratti nel raggruppamento orizzontale di operatori economici (art. 37, co. 2 D.Lgs. n. 163/2006), data la peculiarità dell’istituto, nel quale lo stesso tipo di prestazione è eseguito da più operatori economici e l’interesse della stazione appaltante alla corretta esecuzione è soddisfatto dall’imputazione della responsabilità all’impresa capogruppo


E, invero dall’ipotesi del raggruppamento, esula la particolare fattispecie sottoposta al collegio, nella quale la sola impresa partecipante intende raggiungere il requisito della capacità tecnica e professionale, sommando, ai fini dell’importo minimo richiesto, una pluralità di forniture di minore importo effettuate nell’intero periodo di riferimento

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 310 del 27 settembre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia

E’ noto al collegio che la giurisprudenza amministrativa non ritiene sufficiente, ai fini della coerenza del requisito imposto dall’amministrazione con l’art. 42, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 che la soglia richiesta non ecceda l'oggetto dell'appalto, dovendo la stazione appaltante, al fine di elevare la soglia dei requisiti di partecipazione onde assicurarsi un livello qualitativo adeguato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, procedere ad un equo bilanciamento dei diversi interessi senza relegare ad un ruolo marginale la tutela della concorrenza e il favor partecipationis (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 01 luglio 2008, n. 2017).

. Al richiesto bilanciamento è conforme la prescrizione impugnata, in considerazione della specificità delle forniture in gara, consistenti in arredi tecnici ed impianti tecnologici per i laboratori di Medicina e Chirurgia dell’università e in ragione dell’importo della fornitura unitariamente richiesto a dimostrazione della capacità tecnica, pari a circa un terzo dell’importo complessivo di € 2.928.974 di cui € l.256.611, relativi al I° stralcio funzionale.

La limitazione del favor partecipationis, inevitabile nel condizionare la dimostrazione della capacità tecnica e professionale all’avere effettuato nel periodo di riferimento anche una sola fornitura analoga dell’importo di € 1.000.000,00, trova sufficiente bilanciamento nella necessità di consentire l’ammissione delle sole imprese la cui idoneità tecnica sia comprovata da lavori di entità tale da garantire la buona esecuzione dell’opera.

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