La cauzione provvisoria deve cessare solo con l’aggiudicazione della gara
Non è legittima l’esclusione dell’impresa la cui polizza provvisoria prevede che la garanzia sarà valida fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica
non è corretta neanche la seconda parte della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, in quanto la cauzione provvisoria della ricorrente soddisfa i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, in quanto cessa non con lo scadere dei 180 gg. dalla sua emissione, ma soltanto con la mancata aggiudicazione della gara alla ricorrente
sul punto è decisivo l’art 2 punto b) della polizza che precisa che essa ha validità di “almeno” 180 gg., espressione che - letta in combinato con i punti c) e d) della stessa, secondo cui essa cessa con l’aggiudicazione o con la stipula del contratto – garantisce la stazione appaltante fino alla conclusione della procedura di gara
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