sabato 8 ottobre 2011

Le mancate dichiarazioni dell’ art 38 non possono essere sanate ex post

la sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata ex ante e non in via postuma:la giurisprudenza ha costantemente negato che nell’ipotesi di omessa dichiarazione ex art. 38, che si possa ricorrere anche solo sussidiariamente all’istituto della regolarizzazione


Ed infatti in sede di applicazione dell'art. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (in base al quale, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati), il delicato punto di equilibrio tra favor partecipationis e par condicio fra i concorrenti deve essere trovato nella distinzione fra il concetto di regolarizzazione (sempre possibile) e quello di integrazione documentale (non ammissibile, costituendo un'attività che si risolverebbe in una lesione della parità di trattamento fra i partecipanti).


Al riguardo la giurisprudenza amministrativa dominante (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1537; TAR Lazio Roma, Sez. II, 22 settembre 2008, n. 8425; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 maggio 2010, n. 9649; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 1° marzo 2010, n. 1206) si è espressa nel senso che la facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti e di invitare i concorrenti a regolarizzare documenti presentati non può spingersi fino ad obliterare l'inosservanza di adempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione e non può esercitarsi in caso di radicale mancanza delle dichiarazioni prescritte, atteso che, in tale ultima evenienza, si consentirebbe al concorrente in difetto di completare la domanda successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito dal bando, attribuendogli un indebito vantaggio concorrenziale con corrispondente lesione della parità di condizioni competitive rispetto agli altri partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2005, n. 392; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1284; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006, n 1068; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8386; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 12 maggio 2010, n. 6689).

sentenza numero 1666 del 29 settembre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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