mercoledì 5 ottobre 2011

E’ legittima l’esclusione di un’Ati per mancanza dei requisiti ALFA della mandante ancorché la stessa abbia rinunciato alla partecipazione

E’ legittima l’esclusione di un’Ati per mancanza dei requisiti  della mandante ancorché la stessa abbia rinunciato alla partecipazione

il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente (cfr. Cons. Stato Ad Plen, decisione 15 aprile 2010, n. 2155; sez. V, 6546/2010; sez. VI, nn. 842/2010 e 2964/2009)


una diversa soluzione ermeneutica, che intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe l’elusione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione

l’accertamento di una causa ostativa in capo ad una componente del raggruppamento non è pregiudicato dal successivo recesso di detta impresa dalla compagine associativa, in quanto detto accertamento si colloca in una fase anteriore a quella del successivo recesso dall’ATI e il principio della par condicio impone di valutare le offerte come presentate, in guisa da impedire il facile aggiramento dell’obbligatoria verifica in merito alla sussistenza di cause di esclusione attraverso il recesso dal raggruppamento di alcune imprese;

nel caso di specie il recesso della mandante , intervenuto nel corso della fase procedurale finalizzata al controllo dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario in via provvisoria in ragione della sussistenza proprio in capo a detta impresa di situazioni potenzialmente ostative ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere c) e g), del codice dei contratti pubblici, non esclude, in forza di un canone ermeneutico volto a contemperare la libertà di impresa con l’interesse pubblico al rispetto delle norme in materia di partecipazione alle procedure competitive, la necessità del controllo dei requisiti di partecipazione in capo a tutti i componenti originari del raggruppamento costituendo

dalla documentazione in atti si ricava la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione in relazione al difetto dei requisiti di cui alle lettere c) e g) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici

passaggio tratto dalla decisione numero 5406 del  28 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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