Errore scusabile : la controinteressata avrebbe dovuto rappresentare all’Amministrazione non già di avere chiesto il rilascio della licenza ex art. 28 Tulps, ma di esserne in possesso e di averne chiesto il rinnovo
deve essere evidenziato che appare di solare evidenza la buona fede (se non l’autolesionismo) allo stesso errore sotteso, posto che parte appellata non aveva né interesse di sorta né poteva ricavare alcune beneficio nel rappresentare all’Amministrazione la detta condizione “non veritiera” (e non favorevole) ma, anzi, rischiava di ricavarne un danno (il che è poi puntualmente avvenuto).
La controinteressata, era infatti titolare di una licenza ex art. 28 TULPS in epoca antecedente rispetto alla data di scadenza del termine per presentare le offerte (fissato dal bando alle ore 12 dell’8 marzo 2012 e poi prorogato alle ore 12 del 23 marzo 2012); detta circostanza era documentalmente dimostrata in atti attraverso le certificazioni della Prefettura di Torino, che constano di due rilasci di licenza per il 2010 ed il 2011 con scadenza 15 gennaio 2012, alla data dell’8 marzo 2012 (prima data di scadenza del termine per la presentazione delle domande).
Ne consegue che risultava positivamente integrato il requisito previsto dal bando e che sarebbe stato sufficiente rappresentare correttamente le date circostanze all’Amministrazione, per impedire l’insorgere di fraintendimenti e controversie
la questione si risolve nella possibilità/necessità di considerare l’errore commesso dall’appellata dirimente alla successiva partecipazione della stessa alla gara.
Il Collegio esclude recisamente la praticabilità di una simile opzione ermeneutica.
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