questa Sezione, in merito all’utilizzo di contratti a progetto, ha osservato che ai sensi degli artt. 61 e 69 D. Lgs. 10.9.03 n. 276 è indispensabile per la validità di tali contratti l’individuazione di un progetto specifico, ossia di una precisa attività temporalmente e funzionalmente delimitata con un risultato finale ad essa rapportato, attività che non può identificarsi ovviamente in toto con una organizzazione aziendale (Cons. Stato, V, 17 settembre 2008 n. 4420).
Quindi è evidente che le mansioni basilari oggetto del servizio posto in gara consistono nella tipica messa a disposizione di energie lavorative e non di una collaborazione autonoma finalizzata ad uno scopo, così come in realtà acclarato nella verificazione disposta nel giudizio di primo grado ed affidata alla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia.
Dunque, se in linea di principio non può negarsi la possibilità all’esecutore di un appalto pubblico di servizi di avvalersi di lavoratori a progetto, si deve rilevare che nella fattispecie in esame difettavano i presupposti per l’utilizzo di queste figure con la conseguenza che i costi del lavoro di cui all’offerta dell’aggiudicataria– connessi appunto a lavoratori a progetto - non rispettavano i valori minimi risultanti dalle tabelle ministeriali
A cura di Sonia Lazzini
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