sabato 5 novembre 2011

Nella fattispecie non esistono gli elementi soggettivi e oggettivi per configurare la responsabilità della pa

l'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, in ossequio al principio di atipicità dell'illecito civile, deve essere ricondotta alle previsioni di cui all'art. 2043 c.c., per l'identificazione degli elementi costitutivi dell'illecito


Costituisce, inoltre, principio cardine della responsabilità da fatto illecito, cui soggiace anche la pubblica amministrazione, che l'ingiustizia del fatto (nella specie il provvedimento di esclusione dalla gara e la conseguente omessa tempestiva aggiudicazione illegittimo) non è requisito sufficiente a fondare il diritto al risarcimento


In presenza di profili d’illegittimità della procedura di gara accertata dal giudice amministrativo, si deve, dunque, esaminare se sussistono gli altri elementi costitutivi del fatto illecito della pubblica amministrazione.

Come è noto, infatti, il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della Pubblica amministrazione, non costituisce un semplice effetto automatico dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l'accertamento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'Amministrazione, l'esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l'illecito compiuto e il danno subito, e una condotta dell'Amministrazione caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato, sez. IV, 03 agosto 2010 , n. 5160).

In particolare, per ciò che riguarda l’elemento soggettivo è noto che l'imputazione della responsabilità nei confronti della p.a. non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, poiché ciò si risolverebbe in un'inammissibile presunzione di colpa, ma comporta, invece, l'accertamento in concreto della colpa dell'amministrazione, configurabile quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, quanto a ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza (cfr. Cons. Stato sez. V, 18 novembre 2010, n. 8091 e sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1443).

Pertanto, sussiste responsabilità solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato e non sia configurabile alcun errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto.

Cosicché, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all'Amministrazione l'allegazione degli elementi ascrivibili allo schema dell'errore scusabile, e al giudice apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 24 giugno 2010, n. 2519).

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2563 del 24 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania


Nella fattispecie in esame, non pare che la condotta complessivamente tenuta dalla Provincia possa essere configurata come posta in essere in violazione dei canoni di legalità sopra accennati.

Invero, in fase di svolgimento della gara, l’Amministrazione ha escluso la società ricorrente per la rilevata indeterminatezza dell’offerta, non indicata in termini percentuali e non indicate in lettere, tanto da aver fatto ritenere al giudice di primo grado che “… l’ impresa ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla gara, avendo offerto un semplice prezzo, piuttosto che un ribasso in termini percentuali (….) tenuto conto che “la giurisprudenza amministrativa afferma che in un appalto pubblico deve ritenersi legittimo il bando di gara che preveda l’esclusione dell’offerta nel caso di omissione, anche per una sole voce, della indicazione del prezzo anche in lettere …” .

Che la questione fosse controversa e non evidente per tabulas è, peraltro, dimostrato dal fatto che anche il giudice di appello, pur accogliendo il ricorso della ditta Ricorrente ha affermato che “… per quanto concerne la parte in lettere, mentre è chiaramente leggibile la prima parte (quattordici), appare un po’ più difficoltosa (ma non impossibile) la lettura della seconda parte, quella decimale (centesimo novantuno)….”.

Quanto al comportamento tenuto dall’amministrazione nelle more della definizione del ricorso giurisdizionale, parte ricorrente sostiene che la consegna dei lavori all’ATI Attilio Controinteressata in data 12/11/2004 (a fronte di un’ordinanza cautelare del CGA depositata in data il 18/03/2003) integra un comportamento indubbiamente colposo. Ora, se da un punto di vista oggettivo, l’adeguamento alla pronunzia cautelare (contenente, peraltro precisi profili di fumus boni iuris) costituisce sicuro indice di prudenza e diligenza dell’amministrazione, da un punto di vista dell'individuazione della colpa dell'apparato agente assume un rilievo non secondario la circostanza che la Provincia Regionale non ha immotivatamente proceduto all’immediata stipulazione del contratto con l’ATI Attilio Controinteressata, ma essa - solo a seguito delle reiterate richieste di urgente realizzazione dei lavori, finalizzati, peraltro, alla messa in sicurezza di immobili destinati a edificio scolastico - ha disposto la consegna anticipata dei lavori, motivando sullo stato di pericolo delle strutture. Ciò è chiaramente documentato nella determina n. 346 del 22/10/2004 che dopo aver premesso che “non si è proceduto a contratto nelle more della decisione definitiva di merito del giudizio di appello, giusta pareri legali prot. n. 1370 del 24/05/2004 e n. 1819 del 21/06/2004” ha disposto la consegna anticipata ai sensi dell’art. 18 comma 5° della l.r. 7/2002, sulla base delle riscontrata urgenza dei lavori.”

Se ne deve concludere che non sussistono gli elementi soggettivi ed oggettivi idonei a configurare, in ordine alla pretesa risarcitoria dedotta, una responsabilità dell’Amministrazione nei termini prospettati dalla ricorrente, tenuto anche conto che la provincia Regionale ha agito a tutela di un preminente interesse di tutela della pubblica incolumità.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

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