domenica 19 giugno 2011

La stazione appaltante che non risponde al pre ricorso interno, viene condannata alle spese processali

Considerato che la P.A. intimata, costituendosi in giudizio, ha rilevato che con determinazione dirigenziale n.708 del 6 giugno 2011 il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi ha disposto “di annullare in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinqueis della L.241/1990, il bando di gara, il capitolato d’oneri e lo schema di convenzione” impugnati con il ricorso all’esame, chiedendo declararsi la cessazione della materia del contendere.

- Osservato che il citato provvedimento di autotutela risulta adottato dalla P.A. in ragione della rilevata illegittimità degli atti citati a seguito della proposizione del ricorso da parte della ricorrente;

- Considerato, altresì, che con nota del 20 aprile 2011 la ricorrente aveva evidenziato, previamente alla proposizione del ricorso, l’illegittimità degli atti di gara, invitando l’Amministrazione ad annullare e/o modificare gli atti inditivi e che tale circostanza, ai sensi dell’art.243-bis del d.lgs 163/2006, costituisce elemento valutabile ai fini della pronuncia delle spese;

- Ritenuto pertanto doversi condannare la P.A. alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente in ragione della inerzia serbata dalla stessa fino alla proposizione del ricorso.

Tratto dalla sentenza numero 1034 del 10 giugno 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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