Considerato che la P.A. intimata, costituendosi in giudizio, ha rilevato che con determinazione dirigenziale n.708 del 6 giugno 2011 il Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi ha disposto “di annullare in autotutela, ai sensi dell’art.21 quinqueis della L.241/1990, il bando di gara, il capitolato d’oneri e lo schema di convenzione” impugnati con il ricorso all’esame, chiedendo declararsi la cessazione della materia del contendere.
- Osservato che il citato provvedimento di autotutela risulta adottato dalla P.A. in ragione della rilevata illegittimità degli atti citati a seguito della proposizione del ricorso da parte della ricorrente;
- Considerato, altresì, che con nota del 20 aprile 2011 la ricorrente aveva evidenziato, previamente alla proposizione del ricorso, l’illegittimità degli atti di gara, invitando l’Amministrazione ad annullare e/o modificare gli atti inditivi e che tale circostanza, ai sensi dell’art.243-bis del d.lgs 163/2006, costituisce elemento valutabile ai fini della pronuncia delle spese;
- Ritenuto pertanto doversi condannare la P.A. alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente in ragione della inerzia serbata dalla stessa fino alla proposizione del ricorso.
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