martedì 23 aprile 2013

le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuità

il prolungamento delle operazioni di gara, per un notevole lasso di tempo, o anche il cospicuo ritardo nella loro conclusione non è, in sé considerato, prova di un illegittimo svolgimento della gara e, quindi, non costituisce violazione in re ipsa delle regole che ne disciplinano il procedimento.

La concentrazione delle sedute di gara è, infatti, un corollario del più generale principio di imparzialità e di trasparenza.
L’elemento temporale viene in rilievo, quindi, solo quale indice di un regolare e, se così può dirsi, “fluido” svolgersi delle operazioni di gara, ma non è un valore in sé, che debba essere tutelato sempre e comunque, indipendentemente dalla tipologia, dalle modalità e, soprattutto, dalle finalità che connotato in concreto la gara.

È stato affermato da questo Cons. St., sez. III, 31.12.2012, n. 6714 che, al fine di assicurare imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuità, nel senso che le operazioni di esame delle offerte tecniche devono essere racchiuse possibilmente in una sola seduta, senza soluzione di continuità, proprio al fine di prevenire influenze esterne ed assicurare l’indipendenza del giudizio.
Nella medesima prospettiva si è rilevato che, se è anche vero che tale principio può conoscere delle eccezioni, ad esempio per la complessità delle operazioni di gara o per il numero delle offerte presentate, resta tuttavia fermo che l’intervallo tra una seduta e l’altra deve essere minimo e che debbono essere fornite adeguate garanzie di conservazione dei plichi (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 8155 del 2010).
La dilatazione temporale delle operazioni non costituisce tuttavia, nemmeno per la richiamata giurisprudenza, motivo da solo bastante a giustificare l’annullamento di una procedura complessa e articolata, se non si alleghi da parte del ricorrente almeno qualche elemento che lasci ritenere verosimile la presenza di influenze esterne o, comunque, l’assenza di un giudizio indipendente ed imparziale da parte della p.a., di guisa che il procrastinarsi delle sedute concreti un effettivo e rilevante vulnus al principio di imparzialità e di trasparenza della gara

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1985  del 12 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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