Qualora venga annullata l’aggiudicazione per mancata comprova dei requisiti, l’escussione della cauzione è un atto dovuto
Con ulteriore censura le ricorrenti contestano la legittimità dell’incameramento della cauzione provvisoria, sostenendo che potrebbe essere disposto solo in caso mancato possesso dei requisiti di ordine speciale e non per la carenza di quelli di ordine generale, come nel caso di specie.
La doglianza è palesemente infondata.
Sul punto è sufficiente osservare che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, del d.l.vo 2006 n. 163, a tenore del quale detta cauzione “copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”; il fatto dell’affidatario è qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; T.A.R. Bari Puglia, sez. I, 3 maggio 2011, n. 677).
Nel caso in esame non è dubitabile che tale condizione si sia verificata, atteso che le ricorrenti sono state individuate come affidatarie, tanto che la cauzione è stata escussa proprio in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione in loro favore e della loro esclusione dalla gara.
Ne deriva l’infondatezza della censura in esame.
Tratto dalla sentenza numero 1578 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
Nessun commento:
Posta un commento