venerdì 8 giugno 2012

Qualora venga annullata l’aggiudicazione per mancata comprova dei requisiti, l’escussione della cauzione è un atto dovuto

Qualora venga annullata l’aggiudicazione per mancata comprova dei requisiti, l’escussione della cauzione è un atto dovuto



Con ulteriore censura le ricorrenti contestano la legittimità dell’incameramento della cauzione provvisoria, sostenendo che potrebbe essere disposto solo in caso mancato possesso dei requisiti di ordine speciale e non per la carenza di quelli di ordine generale, come nel caso di specie.

La doglianza è palesemente infondata.

Sul punto è sufficiente osservare che la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende direttamente dall’art. 75, comma 6, del d.l.vo 2006 n. 163, a tenore del quale detta cauzione “copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”; il fatto dell’affidatario è qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; T.A.R. Bari Puglia, sez. I, 3 maggio 2011, n. 677).

Nel caso in esame non è dubitabile che tale condizione si sia verificata, atteso che le ricorrenti sono state individuate come affidatarie, tanto che la cauzione è stata escussa proprio in conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione in loro favore e della loro esclusione dalla gara.

Ne deriva l’infondatezza della censura in esame.


Tratto dalla sentenza numero 1578 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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