il sistema di attestazione SOA, come configurato dall’art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 è un sistema soggettivamente complesso, in cui partecipano l’ente certificatore di qualità UNI EN ISO 9000 e l’organismo di attestazione SOA.
lo scopo della normativa sulla qualificazione delle imprese dettata dagli artt. 40 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e 15 e 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, non è tanto quello che alle gare partecipino soggetti in possesso di abilitazioni puramente formali, ma che possano dimostrare l'esistenza dei prescritti requisiti sostanziali, che li rendano realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante
l'art. 4 comma 3, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale è attestato dagli Organismi di attestazione (SOA), non deve essere letto in chiave eccessivamente formalistica, potendo l'impresa partecipante, oggettivamente impedita dal provare l'esistenza del certificato di qualità dalla pendenza della procedura di aggiornamento dell'attestazione, provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza
In termini analoghi si è espressa altra recentissima pronuncia del Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 22 marzo 2011 n. 78 nella quale si è evidenziato in un caso analogo, a fronte della argomentazioni dell’Amministrazione secondo cui il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 in corso di validità dovrebbe essere provato esclusivamente attraverso l‘attestazione SOA, restando precluso – secondo costante giurisprudenza - il ricorso a forme alternative di dimostrazione del suddetto requisito che “detto ordine d'idee non meriti di essere condiviso e che dunque il provvedimento di esclusione sia stato fondato sull'esistenza di un vizio di carattere formale, attinente alla sola documentazione di un requisito che già constava essere posseduto dall'istante, come debitamente documentato nel corso della gara.
è illogica e si pone in contrasto con le norme che disciplinano la gara di appalto, e in particolare con l'art. 4, d.P.R. n. 34 del 2000, l'esclusione della società ricorrente che, pur avendo dimostrato il possesso della certificazione di qualità EN ISO 9001:2000, sia stata estromessa dalla gara di appalto per il solo fatto che l'attestazione Soa non menzionava il possesso della predetta "certificazione", ovvero della "dichiarazione" di qualità. Come emerge in particolare dall' art. 2 lett. i) e l) e dall'ultimo comma dell'art. 4, d.P.R. n. 34 del 2000, il possesso di un sistema di qualità aziendale non è accertato ed attestato dalle Soa, bensì dagli appositi organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee, sicché l'attestato Soa si limita a riportare la presenza della certificazione di qualità rilasciata dall'organismo competente. L'esibizione di detta certificazione non può non avere una valenza probatoria superiore al mero richiamo contenuto nell'attestato Soa
Passaggio tratto dalla sentenza numero 58 del 14 settembre del 2011 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta
Nella specie, l'esclusione dalla gara di appalto è stata disposta nei confronti della ricorrente per un supposto vizio attinente alla documentazione del certificato aziendale UNI EN ISO 9001:2008, che si è dimostrato a posteriori essere effettivamente posseduto ed in corso di validità.
Invero, l’interessata si era attivata tempestivamente per il rinnovo della certificazione presso il soggetto certificatore DNV Italia: infatti, è stato comprovato dalla ricorrente l'esito positivo dell'attività di verifica di persistenza del requisito di qualificazione, in quanto prima della scadenza in data 26.10.2009 del certificato ISO, ne era stato richiesto il rinnovo e si era già svolto positivamente l’audit, del quale esito la ricorrente aveva fornito attendibile prova all’Amministrazione (vedasi doc. n. 11 proveniente dalla SOA Nord Alpi).
D’altronde, il nuovo certificato ISO è stato rilasciato il 12.1.2010, cioè in data posteriore alla scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande (17.12.2009) per motivi esclusivamente legati ai tempi tecnici di rilascio e, tuttavia, esso copriva anche il periodo anteriore: nonostante ciò, la stazione appaltante, dopo aver acquisito il nuovo certificato, ha disposto l’esclusione della ricorrente, obliterando in toto l’efficacia retroattiva dell’attestazione.
Il requisito sostanziale, dunque, sussisteva e la dichiarazione non poteva considerarsi mendace.
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