martedì 9 ottobre 2012

i principi di libera concorrenza e proporzionalità sono stati pienamente rispettati dall’Ente

il riferimento fatto dal Procuratore Regionale alla violazione della par condicio dei concorrenti e alla compressione della concorrenza si sostanzia in una mera affermazione di principio che non può, in difetto di tutti i presupposti per affermare la sussistenza di un danno erariale, radicare una responsabilità degli appellati; né, d’altro canto, sono stati indicati dall’appellante degli specifici parametri normativi che siano stati violati con dolo e/o colpa grave.

La sentenza impugnata con dovizia di motivazioni ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:

- l’affidamento alla So.gert operato dal Comune di Caivano è conforme all’art. 16 del regolamento di contabilità dell’Ente di cui alla delib. di G.M. n. 1124/1997, non sussistendo alcun divieto sulla possibilità di affidare al tesoriere comunale anche l’attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali;

- l’art. 16 del regolamento sopra citato si pone in termini derogatori rispetto alle disposizioni di legge;

- la legittimità dell’affidamento de quo al tesoriere comunale trova fondamento anche in una norma primaria ed in particolare nell’art. 208 del d.lgs. 267/2000;

- l’affidamento contempla attività di esazione pura e semplice delle bollette che doveva essere affidata distintamente dal servizio di tesoreria;

- il requisito previsto dal bando per partecipare alla gara, e cioè “un servizio prestato per almeno cinque anni e tuttora relativo alla tesoreria ed entrate patrimoniali”  non è connotato da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, in quanto l’Ente intendeva assicurarsi della sussistenza di una perdurante professionalità nei soli settori di attività previsti dal bando, né poteva escludersi ex ante che il requisito potesse essere soddisfatto da altri concorrenti;

- i principi di libera concorrenza e proporzionalità, ancorchè non invocabili ratione temporis quali previsione del codice degli appalti pubblici ex d.lgs. n. 163/2006, sono stati pienamente rispettati dall’Ente;

- le fattispecie d’illecito considerate non soddisfano il canone dell’antigiuridicità della condotta neanche in materia di danno alla concorrenza, stante la insussistenza di violazioni di norme imperative da individuarsi nelle regole di diritto pubblico che governano le procedure di affidamento oltreché nelle norme penali violate, come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. I n. 11031/2008).

Ebbene, rileva il Collegio che la ricostruzione operata dalla sezione territoriale campana non è in alcun modo incrinata dalle considerazioni dell’appellante, che non formula alcuna critica atta a scardinare il ragionamento dei primi giudici, ma si limita ad insistere su aspetti marginali che già in primo grado sono stati ritenuti ininfluenti, ancorchè illegittimi.

In particolare, il riferimento fatto dall’appellante alla violazione della par condicio dei concorrenti e alla compressione della concorrenza si sostanzia in una mera affermazione di principio che non può, in difetto di tutti i presupposti per affermare la sussistenza di un danno erariale, radicare una responsabilità degli appellati; né, d’altro canto, sono stati indicati dall’appellante degli specifici parametri normativi che siano stati violati con dolo e/o colpa grave.

Per le considerazioni che precedono l’appello va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.

            Ai sensi dell’art. 10 bis, comma 10, del D.L. n. 203 del 2005, conv. in legge n. 248 del 2005, l’Amministrazione di appartenenza degli appellati, definitivamente prosciolti, è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dai medesimi, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

            Nulla per le spese di giudizio.
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 a cura di SOnia Lazzini

tratto dalla sentenza numero 428 del 4 settembre 2012 pronunciata dal Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

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