il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale
ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge: ai fini dell'accertamento dell'elemento della colpa dell'amministrazione,
è necessario accedere direttamente ad una nozione oggettiva di colpa, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento ed, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità della violazione commessa dall'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento
L’orientamento in questione si è ormai stabilmente consolidato -in particolare sotto il profilo della non ravvisabilità di colpa in capo all’amministrazione allorché la stessa abbia conformato la propria azione, a consolidate interpretazioni giurisprudenziali (ex multis, CDS, Sezione VI n. 213 del 25.1.2008).
In ogni caso, però, la riscontrata illegittimità dell’azione amministrativa sfociata nella revoca avrebbe costituito precondizione indispensabile legittimante l’accoglimento il petitum risarcitorio: la reiezione della domanda demolitoria e la affermata legittimità della statuizione revocatoria della convenzione di lottizzazione approvata preclude la accoglibilità della detta richiesta e ne impone il rigetto a prescindere dalla circostanza relativa alla avvenuta – o meno- prova giudiziale da parte dell’appellante Istituto dei danni subiti.
Tratto dalla decisione numero 3262 del 31 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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