martedì 23 aprile 2013

ex art 2043 cc_vi sono tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per la condanna risarcimento danni

Dall’esposizione dei fatti emerge l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Ed, infatti, nella fattispecie sussiste il requisito dell’“ingiustizia” del danno derivante dall’adozione degli atti amministrativi illegittimi, in precedenza citati ed annullati dalle richiamate sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, e dalla persistente omissione del Ministero resistente nell’espletamento del giusto procedimento e nel conseguente rilascio dell’autorizzazione in favore della ricorrente.

Con riferimento specifico alla “spettanza” del bene della vita, costituente presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda risarcitoria (Cons. Stato sez. IV n. 1406/2013; Cons. Stato sez. VI n. 16/2010; Cass. n. 4326/2010), deve essere evidenziato che con sentenza n. 3831/2011 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l’autorizzazione per l’autolinea diretta Termoli – Campobasso – Isernia – Venafro – Perugia – Siena – Firenze.
Quanto, poi, al coefficiente psicologico, richiesto dall’art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni, va evidenziato che nella fattispecie la colpa dell’amministrazione è chiaramente desumibile dalla stessa evoluzione procedimentale e dalle sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato che nel corso degli anni hanno affermato l’illegittimità dei provvedimenti emessi dall’amministrazione.
In particolare, ai fini della prova della colpa, non può non essere evidenziata la persistente condotta omissiva e commissiva dell’amministrazione la quale, lungi dal procedere all’effettiva comparazione delle istanze sulla base della normativa e dell’istruttoria riferibili alla data di presentazione delle stesse, si è limitata nel corso degli anni a consentire reiteratamente alla M_ Trasporti s.r.l. di modificare l’autolinea già esercitata e ciò senza tenere conto, per altro in assenza di idonea motivazione, delle univoche indicazioni provenienti dalle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che, in più occasioni, sono intervenute nella vicenda (per la possibilità di valutare, sulla base di determinati presupposti, l’illegittimità quale indice del coefficiente psicologico si veda Cons. Stato sez. IV n. 482/2012).

Il Tribunale, infine, ritiene necessario disporre che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti oggetto del giudizio

Passaggio tratto dalla sentenza numero 3709  dell' 11 aprile 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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