lunedì 22 aprile 2013

alienazione di immobile_le norme per la cauzione sono diverse dagli appalti_accettato assegno bancario

Il fatto che per il deposito cauzionale sia stato scelto l’assegno bancario anziché quello circolare non ha inciso sul contenuto dell’offerta o in generale sulla posizione giuridica dei concorrenti.

L’avviso d’asta precisa (coerentemente con l’art. 83 comma 2 del RD 827/1924) che l’assegno dell’aggiudicatario viene introitato a titolo di acconto sul corrispettivo dovuto, mentre quelli dei non aggiudicatari sono immediatamente restituiti. Dunque l’utilità del deposito cauzionale va oltre la procedura di individuazione del contraente e si rivela dopo l’aggiudicazione, quando diventa una componente del corrispettivo o una sorta di caparra

pertanto la commissione che ha gestito l’asta ha correttamente subordinato l’aggiudicazione alla verifica della copertura dell’assegno bancario. Una volta accertata la copertura e incamerato l’importo dell’assegno cade ogni differenza con l’assegno circolare e l’aggiudicazione può divenire definitiva. Se poi, in ipotesi, l’aggiudicatario non versasse il saldo nel termine stabilito dal Comune o non si presentasse alla stipula del rogito di acquisto si determinerebbe la perdita della somma incamerata come sanzione per un comportamento sleale successivo all’aggiudicazione


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 19 del 15 gennaio  2013  pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

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