venerdì 19 aprile 2013

E’ legittima la facoltà della Stazione appaltante di richiedere che la garanzia provvisoria sia accompagnata dall’ autenticazione notarile della firma del funzionario fideiussore

In tema di facoltà di richiedere l’autentica notarile di firma del garante e di legittima esclusione nel caso non sia autenticato anche un allegato della polizza cauzioni, merita di essere segnalato il Consiglio di Stato con la decisione numero 8265  emessa il 30 dicembre 2006 e pubblicata il 4 gennaio 2007


A fronte della richiesta del bando di accompagnare la cauzione provvisoria con l’autenticazione notarile della firma del funzionario fideiussore, una ditta ha presentato una polizza assicurativa costituita da un contratto principale con firma del procuratore dell’Istituto di assicurazioni autenticata dal notaio e da un allegato autonomo (cioè non accorpato con timbri di congiunzione) a firma del medesimo ma non autenticata dal notaio, contenente alcune clausole particolari (appunto richieste dalla stazione appaltante) a valenza  sostitutiva di quelle generali difformi contenute nel contratto principale.

In fatto, mentre l’appendice priva di autentica richiama con sufficiente precisione il contratto principale cui accede, il contratto principale non identifica l’appendice.

Che cosa ne pensa il giudice ?

< Da quanto sopra consegue a giudizio del Collegio che la fideiussione presentata dall’appellante non rispetta i rigorosi requisiti formali prescritti dalla lettera di invito.

Come è noto, ai sensi dell’art. 72 della legge notarile n. 89 del 1913 l’autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private deve essere stesa  di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del  notaro, con la data e l’indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basta invece la c.d. autentica minore, e cioè che di seguito ad esse il notaro apponga la propria firma.

Ne consegue che, non avendo il notaio apposto sull’’allegato nè la firma nè quanto meno un timbro di congiunzione, questo non può comunque essere considerato parte integrante del contratto quale autenticato.


Ovviamente, l’attività di certazione del P.U. può spiegare effetto soltanto per quanto riguarda la parte dell’atto alla quale legalmente accede la sottoscrizione e non per le teoricamente innumerevoli appendici rappresentative di pattuizioni contrattuali integrative o sostitutive aliunde stipulate dalle parti.

In sostanza, tali clausole possono ben corrispondere ad effettivi accordi intervenuti in sede contrattuale interna fra debitore e garante ma – ponendosi nell’ottica del creditore terzo beneficiato – non sono validate  dall’autentica.

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