venerdì 19 aprile 2013

avvalimento soa_l'impresa ausiliaria deve possedere i requisiti mancanti alla partecipante

E’ dunque evidente che l’ATI ricorrente non possedesse i requisiti per poter avere accesso alla gara, neanche facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Per giurisprudenza concorde, infatti, va escluso dalla gara il concorrente che, al fine di colmare la parziale carenza della qualificazione SOA si sia avvalso di impresa ausiliaria a sua volta priva dell'intero requisito richiesto dal bando.
Infatti, la finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che è volta in ogni sua parte a far sì che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 dicembre 2012, n. 10624; id. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18 aprile 2012, n. 708).

Del resto, il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti ex art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006 vale nel caso di avvalimento sia di più imprese ausiliarie sia di una sola impresa ausiliaria, essendo evidente che il legislatore si è occupato di vietare espressamente l’utilizzo frazionato per la fattispecie in cui tale utilizzo è in concreto ipotizzabile.
L’interpretazione che precede trova conferma nella intervenuta abrogazione del comma 7 del medesimo art. 49, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2008, in cui era anche previsto che l’avvalimento potesse integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso, nonché nel rilevo che la somma delle classifiche risulta espressamente prevista soltanto per i consorzi stabili (art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565).
Per completezza, peraltro, non può sottacersi come, in disparte il non consentito ricorso, anche per l’impresa ausiliaria, all’incremento del quinto previsto dall’art. 3, comma 2, DPR 34/2000 per le sole imprese raggruppate o consorziate - norma derogatoria e, dunque, di stretta interpretazione - l’operazione algebrica di somma delle classifiche contenuta nella dichiarazione di avvalimento di Ricorrente non abbia prodotto neanche l’effetto del raggiungimento dell’importo dei lavori, fissato in € 24.893.268,45, per il quale il disciplinare di gara richiedeva la qualifica OG8, classifica VIII (illimitata).
In conclusione l’ATI ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara per mancanza di un requisito tecnico – professionale richiesto a pena di esclusione.

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 123 del 3 aprile 2013 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Parma 

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