lunedì 25 marzo 2013

revoca aggiudicazione mancata sottoscrizione contratto e inadempimenti_legittima escussione di provvisoria e definitiva

l’incameramento della cauzione provvisoria trova esauriente giustificazione nelle motivazioni poste a base della revoca dell’aggiudicazione

la mancata stipula del contratto non può che essere ascrivibile a fatto dell’aggiudicataria

Da ultimo, parte ricorrente indugia sull’illegittimità della prevista escussione della cauzione definitiva, sostenendo che “si tratterebbe di un inaccettabile atto ritorsivo, del tutto arbitrario, specie ove si consideri che essa garantisce la corretta esecuzione dei lavori ex art. 113 del Codice e, quindi, giammai può essere associata alla disposta revoca dell’aggiudicazione in termini sanzionatori”.
La tesi non convince se solo si pone mente alla circostanza che, nel caso specifico, la revoca dell’aggiudicazione ha trovato supporto anche nel riscontro di vari inadempimenti commessi dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio affidato in via di urgenza, i quali, attenendo alla fase di esecuzione dell’appalto, non possono che ricevere copertura dallo strumento di garanzia rappresentato dalla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006

PASSAGGIO TRATTO DALLA sentenza   numero 1236 3  del 6 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

sono destinate a perdere consistenza le censure di parte ricorrente, essendo stato dimostrato che: i) la revoca dell’aggiudicazione è stata adottata non tenendo legittimamente conto di un atto di scioglimento dal vincolo privo di concreta efficacia giuridica; ii) è del tutto irrilevante la circostanza, peraltro contestata dalla resistente ANAS, che l’ATI aggiudicataria era in condizione di stipulare il contratto fin dal 14 novembre 2008 o, al più tardi, fin dal successivo 24 dicembre, data del verbale di consegna del servizio, essendosi entrambe le parti risolte ad addivenire alla stipula una volta acquisita la documentazione delle ditte subentranti (Ricorrente 2 e Ricorrente); iii) del pari non assume rilevanza la corretta individuazione della disciplina normativa inerente al subentro nel contratto prima della Ricorrente 2 e successivamente della Ricorrente, non esplicando tale disciplina alcuna influenza sull’imputabilità del ritardo nel caso specifico; iv) infine, per le ragioni già rappresentate al secondo punto, è priva di assoluta incidenza l’ulteriore circostanza che la documentazione relativa alla Ricorrente 2 fosse stata completata il 16 marzo 2009.
4. Rigettate le argomentazioni attoree dirette ad infirmare la decisione della stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione definitiva del servizio, rimangono da scrutinare le doglianze rivolte avverso la parte del provvedimento impugnato con cui si è disposto di incamerare la cauzione provvisoria e di vincolare la cauzione definitiva a garanzia del risarcimento dei danni subiti.
4.1 Innanzitutto, deve essere disattesa la censura di invalidità derivata delle statuizioni inerenti ad entrambe le cauzioni, dal momento che si è appurata la resistenza della disposta revoca alle critiche mosse in gravame.
4.2 In secondo luogo, nemmeno merita condivisione la censura con cui si stigmatizza l’incameramento della cauzione provvisoria sulla base dell’assunto che il ritardo nella stipula del contratto sarebbe imputabile all’ANAS a fronte del legittimo esercizio da parte dell’aggiudicataria del diritto a sciogliersi da ogni impegno.
Il Collegio, infatti, si limita ad osservare che, fermi restando, al contrario, l’inimputabilità del ritardo alla stazione appaltante e l’indebito esercizio da parte dell’aggiudicataria del diritto a sciogliersi dal vincolo, l’incameramento della cauzione provvisoria trova esauriente giustificazione nelle motivazioni poste a base della revoca dell’aggiudicazione, dalle quali si evince che la mancata stipula del contratto non può che essere ascrivibile a fatto dell’aggiudicataria.
4.3 Da ultimo, parte ricorrente indugia sull’illegittimità della prevista escussione della cauzione definitiva, sostenendo che “si tratterebbe di un inaccettabile atto ritorsivo, del tutto arbitrario, specie ove si consideri che essa garantisce la corretta esecuzione dei lavori ex art. 113 del Codice e, quindi, giammai può essere associata alla disposta revoca dell’aggiudicazione in termini sanzionatori”.
La tesi non convince se solo si pone mente alla circostanza che, nel caso specifico, la revoca dell’aggiudicazione ha trovato supporto anche nel riscontro di vari inadempimenti commessi dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio affidato in via di urgenza, i quali, attenendo alla fase di esecuzione dell’appalto, non possono che ricevere copertura dallo strumento di garanzia rappresentato dalla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
5. In conclusione, resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento dello stesso deve essere rigettata per infondatezza.

a cura di Sonia Lazzini

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