è evidente l’offerta economica zero equivale a mancata offerta economica.
Essa, inoltre, non consente di graduare le altre concorrenti in base alla formula prescritta dalla lex specialis di gara, ossia ne vanifica la portata ed il senso stesso, posto che tutte le altre offerte non avrebbero potuto che conseguire zero punti, appiattendosi dunque tutte sullo stesso dato non significativo per un elemento che pur la stazione appaltante aveva ritenuto, in quanto a suo avviso rilevante, di inserire autonomamente tra i criteri di valutazione.
Tanto, inoltre, con palese violazione della par condicio tra i concorrenti e dell’affidamento da essi riposto a vedersi valutato quello specifico elemento nell’ambito della propria offerta – tecnica ed economica - complessiva, evidentemente articolata e calibrata anche in funzione dei rispettivi criteri valutativi, perciò tenendo pure conto del medesimo elemento. In tale quadro, è evidente che recede il principio della massima partecipazione.
Ciò rende, poi, irrilevante il fatto che la lex specialis di gara non precludesse espressamente di formulare una siffatta offerta, considerato altresì che, nel modo descritto innanzi, la commissione di gara non ha introdotto una non prevista clausola di esclusione o di incompatibilità, bensì ha giustamente sanzionato, in conformità al disposto dell’art. 46, co. 1 bis, del codice dei contratti (introdotto dall’art. 4, co. 2, lett. d, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con l. n. 106 del 2011) il difetto non già di una voce di prezzo, ma di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturata dalla stazione appaltante, la cui essenzialità è resa specificamente manifesta proprio dall’approntamento della formula matematica di valutazione.
Ne deriva che per le ragioni sin qui esposte neppure è configurabile, in assenza di un espresso divieto, a sua volta un affidamento da parte dell’attuale appellante, invece incontestabilmente consapevole dell’incidenza negativa – se non escluso - della propria scelta sul punteggio conseguibile dagli altri concorrenti; come parimenti inconfigurabile per le stesse ragioni è un preteso dovere dell’Amministrazione di “correggere” il valore nullo in applicazione del principio di conservazione degli atti di gara.
A tal proposito, giova aggiungere che non è dato alla commissione alcun potere di modifica delle offerte, specie in base a non codificati e soggettivi criteri di ragionevolezza, dovendo essa limitarsi ad accertare eventuali inosservanze delle regole di gara e procedere perciò, come nella specie, alla loro esclusione, senza che occorra alcuna verifica della congruità dell’offerta stessa
a cura di Sonia Lazzini
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