L’aggiudicazione provvisoria fa sorgere, in capo all’aggiudicatario provvisorio, solamente un’aspettativa alla conclusione del procedimento
in corso di procedura è più ampio e libero lo spazio di riesame da parte dell’Amministrazione, non essendovi ancora titolari di posizioni consolidate
riportiamo un passaggio tratto dalla sentenza numero 172 del 16 giugno 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
<< Il secondo motivo aggiunto muove dalla premessa, rivelatasi non condivisibile alla stregua di quanto prima esposto, che si verta al cospetto di un (cattivo) esercizio del potere di autotutela decisoria avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva; rispetto a tale prospettazione si deduce l’assenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio indicati dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Anche tale censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.
Occorre anzitutto premettere che l’aggiudicazione provvisoria di un contratto con l’Amministrazione non genera alcun affidamento qualificato e risulta esposta a revisioni che possono anche condurre al suo annullamento, che non trova ostacoli insuperabili, salvo l’obbligo di motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2011, n. 2479). L’aggiudicazione provvisoria fa sorgere, in capo all’aggiudicatario provvisorio, solamente un’aspettativa alla conclusione del procedimento.
L’attualità e la specificità dell’interesse pubblico che sorregge il potere di autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui lo stesso interviene, ed, in definitiva, dell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento; è dunque anche diverso l’onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per procedere all’annullamento degli atti di gara, a seconda della circostanza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva od addirittura la stipula del contratto, ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia giunto completamente a termine.
Nel caso di specie il provvedimento è adeguatamente motivato, in proporzione al livello di affidamento ingenerato dall’aggiudicazione provvisoria, che è atto intermedio del procedimento di gara, e non richiede quindi un’approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.
Come già esposto, in corso di procedura è più ampio e libero lo spazio di riesame da parte dell’Amministrazione, non essendovi ancora titolari di posizioni consolidate (così anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 novembre 2010, n. 2582).
A questo riguardo, occorre precisare che tanto l’art. 21 nonies, quanto l’art. 21 quinquies hanno riguardo, essenzialmente, al provvedimento “definitivo”, e solo marginalmente agli atti intermedi; ciò lo si evidenzia anche con riferimento all’assunto di parte ricorrente, secondo cui si verterebbe al cospetto di una revoca, mancante però del prescritto indennizzo. In realtà, ad avviso del Collegio, a prescindere dal fatto che, in astratto, la revoca priva di indennizzo non sarebbe illegittima, salva la possibilità di azionare la pretesa patrimoniale, occorre comunque considerare che l’indennizzo spetta sempre che la revoca (legittima) incida su di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, od anche istantanea, ma comunque definitivo, ed in quanto tale idoneo ad esprimere la propria effettualità (Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 novembre 2010, n. 2582; Sez. I, 12 giugno 2009, n. 976). Tale non è il caso dell’aggiudicazione provvisoria, la quale è, come più volte ripetuto, atto endoprocedimentale, con effetti ancora instabili e del tutto interinali; ciò comporta che, quand’anche al provvedimento gravato di diniego dell’aggiudicazione definitiva volesse attribuirsi una portata revocatoria, non sarebbe dovuto l’indennizzo. >>
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