le imprese concorrenti all’aggiudicazione di contratti pubblici debbono possedere il requisito della regolarità contributiva lungo l’intero arco della procedura di gara, nel momento della stipula del contratto e nel corso del successivo svolgimento del rapporto contrattuale con l’amministrazione
in materia di appalti pubblici, stante quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006 -Codice dei contratti pubblici-e dall'art. 5 del D.M. n. 28578 del 2007, la stazione appaltante deve verificare la sussistenza in capo ai vari concorrenti della regolarità contributiva e fiscale che è un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto indice di affidabilità, diligenza e serietà delle imprese e della loro correttezza nei rapporti con le maestranze.
Tale requisito può essere desunto dal DURC - Documento Unico Regolarità Contributiva - atteso che da esso la stazione appaltante può valutare se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel documento predetto, o condoni, nonché verificare se la violazione riportata nello stesso, in relazione all'appalto o fornitura in esame o alla consistenza economica del partecipante o ad altre circostanze, è o meno grave.
Ciò premesso, nel caso di specie, si è ritenuta corretta la sentenza di prime cure che aveva considerato legittima l'esclusione della società ricorrente dalla gara pubblica indetta dall'Amministrazione resistente per l'affidamento del servizio di pulizia, in quanto, in capo alla predetta società, si erano rinvenute, sebbene in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in parola, delle irregolarità contributive costituenti elemento impeditivo per l'affidamento dell'appalto e non sanabili con una regolarizzazione postuma, tenuto conto che la regolarità contributiva deve essere presente fin dalla presentazione della domanda e permanere per tutto l'iter della procedura di gara nonché durante la pendenza del relativo rapporto contrattuale.
Tra l'altro, la consapevolezza da parte della società ricorrente di non essere in regola in ordine agli obblighi contributivi è stato considerato quale elemento che ha connotato di gravità la violazione, in quanto la succitata società era tenuta, al momento della domanda di partecipazione, a rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero determinato, non solo per evitare false dichiarazioni, ma anche per instaurare un contraddittorio sul punto e, quindi, dar modo alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione.”- Cons. Stato Sez. IV, 15-09-2010, n. 6907-)
(...)
L’aggiudicataria non ha aliunde dimostrato (come sarebbe stato suo onere in base al principio di “vicinanza della prova”) che versava in stato di regolarità per tutta la durata della procedura e che il Durc del 30 novembre era errato: a fronte di tale situazione, il primo giudice, salvo voler disporre incombenti istruttori sul punto, non avrebbe potuto che prendere atto della esistenza di un Durc irregolare in atti e che la detta nota non aveva chiarito la erroneità del medesimo. Ed anche per tale profilo avrebbe dovuto accogliere il ricorso di primo grado ed annullare gli atti gravati.
a cura di Sonia Lazzini
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