il D.U.R.C. (e quindi il requisito di assoluta regolarità contributiva) è presupposto imprescindibile per la stipula del contratto ma non per l’ammissione alla gara, dalla quale il concorrente può essere escluso solo se in precedenza ha commesso violazioni contributive definitivamente accertate (quindi non oggetto ad esempio di ricorsi giurisdizionali o amministrativi nonchè, secondo l’Autorità di vigilan-za, di condono o rateizzazione) e soprattutto ritenute gravi dalla Am-ministrazione appaltante.
In sostanza l’Amministrazione deve sì basarsi sulle attestazioni di irregolarità recate dal D.U.R.C., considerandole come dato di fatto inoppugnabile (e prevalente sull’autodichiarazione del concorrente) a meno di rettifica da parte dell’Istituto previdenziale, ma deve altresì in primo luogo accertare se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel documento ed in secondo luogo valutare se la violazione, in relazione all'appalto o for-nitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorren-te o ad altre circostanze discrezionalmente apprezzabili, risulti meno grave.
Ed è il caso di precisare che tale valutazione non incontra i li-miti posti dall’art. 8 del D.M. 24.10.2007, in quanto questa normativa regolamentare - di per sè ovviamente inidonea ad incidere su una fonte primaria quale è il Codice - è rivolta agli Istituti previdenziali e in pra-tica si limita a consentire il rilascio del D.U.R.C. positivo anche in caso di piccoli scostamenti (fino al 5%) del pagato rispetto al dovuto.
Nel caso in questione, come peraltro posto in luce nella stessa sentenza gravata, la Provincia ha espressamente ritenuto non grave l’infrazione addebitata all’Ente appellante, il quale dunque non doveva essere escluso dalla gara per questo motivo
Tratto dalla decisone numero 287 del 31 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana
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