martedì 25 settembre 2012

dichiarato contratto avvalimento fatturato globale e non specifico,esclusione ed escussione

la ricorrente si sarebbe potuta avvalere del fatturato di un’altra società, ma in assenza di tale dimostrazione, la conseguenza e’ la revoca dell’aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria

In particolare occorre pure ribadire che, nel momento in cui l’Istituto ha verificato il mancato possesso del requisito sostanziale e tutt’altro che formale di capacità economica in capo alla ricorrente, la conseguenza non poteva che essere la revoca dell’aggiudicazione provvisoria_con escussione della cauzione provvisoria_, stante la chiara lettera del bando che comminava proprio la esclusione dalla ammissione alla partecipazione alla gara.

E a prescindere che la ricorrente appare far riferimento ancora una volta ai suoi rapporti con la AZ nei confronti della quale ha dichiarato un contratto di avvalimento solo per il fatturato globale e non per quello specifico, tale dimostrazione appare vieppiù costituire una integrazione postuma delle condizioni di partecipazione alla gara, del tutto inammissibile, con relativa legittimità delle sanzioni irrogate tranne che della segnalazione all’AVCP, per come sopra chiarito.
tratto dalla decisione numero 7777 del 13 settembre 2012 pronunciata dal Tar Lazio Roma
Non appare invece condivisibile la seconda doglianza con la quale la società ricorrente lamenta che nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici esiste un principio di bilanciamento tra il dovere dell’amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai ricorrenti ed il principio della par condicio tra i concorrenti medesimi e che va individuato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale. L’integrazione non è consentita laddove si risolva in un chiaro vulnus della parità di trattamento, ma nel caso in esame la ricorrente alle richieste di chiarimenti dell’amministrazione si è limitata a fornire spiegazioni.
Il ragionamento dell’interessata può facilmente essere capovolto proprio sulla base del principio di affidamento. Le società partecipanti alla gara hanno tutte fatto affidamento sulla lèttera del bando che non si prestava ad equivoci, laddove comminava l’esclusione dalla ammissione alla gara nei confronti di quanti non avessero dimostrato il requisito del fatturato specifico nel triennio nei modi di legge e quindi non vi era nulla da integrare o da chiarire sull’argomento. L’unica chance in assenza di un requisito di capacità o di una sua limitatezza è offerta dalla integrazione del soggetto mediante le formule soggettive del raggruppamento temporaneo, del consorzio e dell’avvalimento, come indicato dalle Condizioni generali della gara. E per giurisprudenza costante sulla materia laddove le clausole contrattuali sono chiare non vi è necessità di approfondimenti e chiarimenti, che nel caso specifico sono stati richiesti in quanto la ricorrente è risultata aggiudicataria provvisoria, e proprio nel rispetto del principio della par condicio di quanti avevano fatto affidamento sulla non equivocità della lex specialis. Chiarissimo sul punto TAR Sicilia, Catania sezione III, 7 aprile 2011, n. 854 “ …l’integrazione documentale può riguardare esclusivamente chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta per sanare eventualmente mere irrregolarità formali, e non la violazione di precise e chiare prescrizioni del bando, perché altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della par condicio dei concorrenti, con conseguente inammissibile incidenza sulla sostanza.”.
Né può pretendersi di ritenere valida la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di chiarimenti ed acclusa alla nota del 2 novembre 2009 con la quale la stessa sostiene che “Dalla analisi della documentazione quivi depositata, si evince facilmente come la scrivente impresa è giunta a comprovare pienamente i requisiti di lex specialis in ordine al fatturato generico e specifico, e ciò a prescindere dal rapporto instauratosi con la Alfa, del quale ad ogni buon conto si dirà in seguito”. E a prescindere che la ricorrente appare far riferimento ancora una volta ai suoi rapporti con la AZ nei confronti della quale ha dichiarato un contratto di avvalimento solo per il fatturato globale e non per quello specifico, tale dimostrazione appare vieppiù costituire una integrazione postuma delle condizioni di partecipazione alla gara, del tutto inammissibile, con relativa legittimità delle sanzioni irrogate tranne che della segnalazione all’AVCP, per come sopra chiarito.
2.3. Con la terza censura la società interessata osserva che in realtà il controllo dell’amministrazione si è concretizzato in un formalistico accertamento circa la completezza della documentazione senza accertare sostanzialmente i requisiti richiesti.
La contestazione della censura è parzialmente offerta da quella precedente. In particolare occorre pure ribadire che, nel momento in cui l’Istituto ha verificato il mancato possesso del requisito sostanziale e tutt’altro che formale di capacità economica in capo alla ricorrente, la conseguenza non poteva che essere la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante la chiara lettera del bando che comminava proprio la esclusione dalla ammissione alla partecipazione alla gara. L’istituto ha pure specificato di avere richiesto, e dunque di aspettarsi da parte della ricorrente, una qualche documentazione che dimostrasse il rapporto intercorrente con la ALFA, se di raggruppamento o di subappalto si trattasse o che producesse un qualunque altro titolo che giustificasse la circostanza che la ricorrente si era potuta avvalere del fatturato di un’altra società, ma che in assenza di tale dimostrazione, ancora una volta, la conseguenza non ha potuto che essere quella della revoca dell’aggiudicazione e sulla base di una indagine tutt’altro che formalistica, con conseguente reiezione di tale aspetto della censura.
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va soltanto in parte accolto e l’atto dell’ICE a prot. n. 4369 del 6 novembre 2009 va annullato nella parte in cui ha disposto la segnalazione del fatto all’AVCP ai sensi dell’art. 6, comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 e per il resto va respinto.


A CURA DI SONIA LAZZINI

Nessun commento:

Posta un commento