martedì 5 febbraio 2013

illegibilità firma_ legittima esclusione solo se sia idonea incertezza assoluta provenienza offerta

L’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/06 stabilisce che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.
La norma introduce il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara e tra le cause espressamente indicate inserisce l’incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
Poiché nel caso in questione risulta l’esistenza della sottoscrizione sotto forma di una sigla, occorre domandarsi se l’illeggibilità della sottoscrizione possa costituire un difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Il Collegio ritiene che l’illegibilità della firma possa integrare una causa di esclusione solo se sia idonea a determinare l’incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta.
Anche prima dell’introduzione dell’art. 1-bis dell’art. 46 del Codice degli Appalti la giurisprudenza ha affermato che l’illeggibilità della sottoscrizione non può essere equiparata alla mancanza della firma nei casi in cui sia ugualmente possibile l’identificazione di colui che l’ha apposta (Cons. St., sez. V, 15 febbraio 1972, n. 104; Cass., 14 giugno 1979, n. 3342; Cons. St., sez. VI, 7 marzo 1991, n. 136).

Dall’esame degli atti risulta che le firme apposte nell’ultima pagina del documento in questione non risultano in nulla diverse da quelle apposte nelle altre pagine. A ciò si aggiunge il fatto che l’ultima pagina non prevede la firma come atto di chiusura del documento ma completa la descrizione dell’offerta, per cui la firma, servendo soltanto ad attestare l’autenticità` del foglio e a impedirne la successiva sostituzione, può essere apposta anche sotto forma di sigla (Cons. reg. sic., 19 gennaio 1996, n. 1; Cons. St., sez. V, 3 giugno 1996, n. 623). Da ultimo occorre osservare che le sigle sono apposte sempre in corrispondenza del timbro dell’impresa, che permette la riconducibilità del documento al soggetto che l’ha presentato.
In ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione dell’offerta deve poi escludersi che il bando di gara possa introdurre una nuova clausola di esclusione che equipari l’illeggibilità alla mancanza di sottoscrizione tout court, indipendentemente dall’esistenza di una situazione di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta.
Alla stregua della situazione in essere deve quindi ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, in presenza di circostanze che fanno ritenere certa la provenienza del provvedimento, costituisca un’irregolarità non invalidante



a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 204  del 24  gennaio 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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