giovedì 7 febbraio 2013

legittimo annullamento aggiudicazione per omessa indicazione effettivi carichi penali

Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce che l’Amministrazione ha erroneamente annullato l’aggiudicazione poiché essa avrebbe dovuto sostanzialmente valutare l’incidenza della condanna risultante a carico del sig. Gianluigi Ricorrente sulla moralità professionale.

Deduce che la predetta condanna non sarebbe connotata dal carattere della «gravità» previsto dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e che, ancora, il reato in argomento non sarebbe contemplato tra quelli preclusivi della capacità a contrattare di cui all’art. 32-quater codice penale.
La doglianza va disattesa.

Sul punto è sufficiente richiamare la chiara prescrizione del bando che al punto 17.a.2.b. poneva l’obbligo, a pena di esclusione, di dichiarare «tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali [il concorrente, n.d.e.] ha beneficiato della non menzione».
Orbene, il sig. Gianluigi Ricorrente ha dichiarato (cfr. documento n. 2 produzione del Comune) «che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18».
La parte del modello di dichiarazione allegata al bando prevedeva il caso di ulteriori condanne penali, ivi comprese quelle oggetto di non menzione: in tale parte della dichiarazione il sig. Gianluigi Ricorrente ha omesso di indicare la propria situazione effettiva di carichi penali (condanna per inosservanza provvedimenti dell’autorità, art. 650 c.p., emessa dalla Pretura di Palermo il 17 giugno 2000), così inducendo in errore l’Amministrazione che, facendo affidamento sulla medesima dichiarazione, ha disposto l’aggiudicazione.
L’obbligo del candidato o concorrente di attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui deve indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione è ormai regola pacifica contenuta nel secondo comma del più volte richiamato art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006.
Alla luce di quanto detto risulta irrilevante che l’Amministrazione una volta venuta a conoscenza del reato di che trattasi non abbia valutato la (presunta) non incidenza dello stesso sulla moralità professionale, dovendo essa, al contrario, necessariamente limitarsi a disporre l’esclusione in ragione della violazione degli obblighi dichiaratori



a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 141  del 21  gennaio 2013 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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