giovedì 7 febbraio 2013

appalti ordinari_ritardo presentazione documenti, legittima esclusione ed escussione ma non sanzione autority

art 48 codice dei contratti_il mero ritardo nella presentazione della documentazione è pesantemente sanzionato con l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione in virtù della perentorietà del termine,

ma poichè non può condividersi la tesi secondo cui la tardiva allegazione nei termini equivarrebbe a omessa presentazione, non è legittima anche l'irrogazione della sanzione pecuniaria da parte dell'Autority di vigilanza

non emerge infatti  alcun sostegno normativo a quanto ritenuto dall’Autorità in ordine al potere di irrogare sanzione pecuniaria per il solo ritardo nella trasmissione di documenti comprovanti i requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163/06


Passaggio tratto dalla sentenza  numero 736  del 22 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

<< Considerato infatti che la stessa Autorità, nei suoi scritti difensivi, riporta la normativa applicata, di cui all’art. 6, comma 11, e 48, comma 1, d.lgs. cit. dalla quale si evince che il potere sanzionatorio – in disparte ogni ulteriore disposizione della stazione appaltante sull’esclusione dalla gara e sull’incameramento della cauzione – può applicarsi solo in ipotesi di omessa presentazione o di falsa dichiarazione verificata anche in seguito al deposito tardivo;
Considerato infatti che l’art. 6, comma 11, cit. è chiaro nel precisare che “Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione”;
Considerato, quindi, che non risulta evidenziata alcuna fattispecie di mero ritardo ma solo quelle di omessa presentazione o di falsità, verificabile evidentemente solo in seguito alla presentazione, sia pure tardiva, della documentazione richiesta;
Considerata quindi che la tardività della presentazione di documentazione assume rilievo solo se accompagnata alla falsità della dichiarazione riferita a tale documentazione ma non anche in sé considerata in presenza invece di completezza della documentazione necessaria alla comprova richiesta, rilevando la perentorietà del termine di cui al richiamato art. 48 del “Codice dei Contratti” solo in relazione alla disposta esclusione e relative conseguenze sulla gara (Cons. Stato, Sez. V, 13.12.10, n. 8739 e Sez. VI, 15.6.09, n. 3804, Sez. I, 18.7.11, n. 1844), fermi restando gli ulteriori provvedimenti interdittivi dell’Autorità in caso di falsità o omissione ex art. 48 “Codice”;
Considerato che a tale conclusione è recentemente pervenuto in termini anche il Consiglio di Stato, che ha precisato come ai sensi dell'art. 48 cit, le sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l'Autorità di settore può irrogare a seguito della comunicazione da parte di una Stazione appaltante dell'avvenuta esclusione dell'Impresa da una gara per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando, si giustificano solamente nel caso in cui vi sia stata falsa dichiarazione iniziale dei requisiti stessi e non invece quando la relativa documentazione sia stata, sia pure tardivamente, comunque presentata, mancando in questo caso il necessario presupposto applicativo delle sanzioni, ovvero il difetto sostanziale dei requisiti e la mendace dichiarazione al riguardo, in sede di gara, da parte dell'Impresa concorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 28.9.12, n. 5138);
Considerato, quindi, che alla luce delle predette valutazioni e delle norme richiamate - non suscettibili di estensione interpretativa sfavorevole all’azienda comunque in possesso dei requisiti che ha già subito la sanzione dell’esclusione dalla gara e dell’incameramento della cauzione - non può condividersi la tesi dell’Autorità resistente secondo cui la tardiva allegazione nei termini equivarrebbe a omessa presentazione, dato che il legislatore ha inteso vincolare l’applicazione del potere sanzionatorio pecuniario ulteriore solo all’assenza dei requisiti sostanziali sopra richiamati e non al mero ritardo, già pesantemente sanzionato con l’esclusione dalla gara e l’incameramento della cauzione in virtù della ricordata perentorietà del termine ex art. 48 cit.;>>

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 736  del 22 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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