Con il quinto ed ultimo motivo si deduce l’illegittimità dell’incameramento della garanzia provvisoria poiché l’escussione del titolo sarebbe ammessa unicamente in presenza di provvedimenti «ancora impugnabili».
La doglianza è destituita di fondamento.
L’art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, dunque una volta accertato detto «fatto» con provvedimento dell’Amministrazione (che sconta la presunzione di legittimità) l’incameramento della garanzia costituisce un vero e proprio obbligo della stazione appaltante, il cui mancato rispetto dà luogo - tra l’altro - ad un’ipotesi di danno erariale a carico del funzionario che non vi provveda.
a cura di Sonia Lazzini
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