Nell’ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa.
Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde alle regole pubblicistiche applicabili alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, VI, 20 marzo 2012, n. 1574).
Nell’ambito delle società che svolgono attività amministrativa devono annoverarsi i soggetti in house providing.
Elementi identificativi di tali soggetti, alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali europei e nazionali, sono il “controllo analogo” e l’ “attività dedicata”.
Il primo, presupponendo che l’ente o gli enti pubblici effettuino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi, impone non solo che i soci pubblici detengano la totalità delle azioni, ma anche che siano dotati di poteri decisionali (direttivi, ispettivi e di nomina) idonei a determinare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società.
Il secondo richiede che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano.
La presenza dei suddetti requisiti determina l’inserimento dell’ente nell’ambito della struttura organizzativa dell’amministrazione pubblica che ne detiene il capitale sociale.
A cura di Sonia Lazzini
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