Con il secondo motivo, riguardante l’escussione della polizza assicurativa, l’istante osserva che questa non è posta a garanzia del pagamento degli oneri, ma della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione; aggiunge che essa è estinta da tempo.
La doglianza è fondata.
L’oggetto della polizza è riferito alla “realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione e del contributo straordinario”, e pertanto assume a garanzia la corretta esecuzione e ultimazione dei lavori, e non anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Occorre inoltre osservare che la scadenza della polizza è chiaramente indicata nel 12 novembre 2003 e che comunque, ai sensi dell’art. 13 della convenzione, la durata della fideiussione non può protrarsi per oltre un anno dall’ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, essendo state le opere collaudate in data 7.2.2007 (documento n. 7 prodotto dall’esponente, il quale dà contezza del fatto che i lavori sono stati compiuti entro il periodo di 25 mesi previsto in convenzione), la polizza non può più essere escussa da anni.
tratto dalla sentenza numero 8 del 10 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze
Nessun commento:
Posta un commento