Nel caso in esame deve ritenersi che la Cotral sia un soggetto in house: l’acquisizione delle prestazioni assicurative può, pertanto, avvenire seguendo due diverse modalità..
Lo statuto prevede, infatti, che la stessa è soggetta «al controllo analogo dell’ente affidante ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing» (art. 30 comma 1) ed è «tenuta a realizzare e gestire la parte prevalente delle attività (…) in favore dei soci» (art. 3, comma 2).
La suddetta qualificazione giuridica implica, sul piano sostanziale, che l’attività della Società è sottoposta al rispetto delle norme di diritto pubblico che impongono, tra l’altro, l’osservanza delle regole a tutela della concorrenza “per il mercato”.
L’acquisizione delle prestazioni assicurative può, pertanto, avvenire seguendo due diverse modalità.
In primo luogo, la Società potrebbe stipulare con un soggetto terzo un contratto che deve essere preceduto – salvo che ricorrano i presupposti, mancanti nella specie, che giustificano la trattativa privata – da un procedimento amministrativo di evidenza pubblica.
In secondo luogo, la Società potrebbe decidere di acquisire una partecipazione sociale in una determinata società. La scelta gestionale deve, però, anche in questo caso, avvenire previo svolgimento di una procedura di gara finalizzata alla individuazione della società che dovrà poi effettuare quelle determinate prestazioni.
Né si può pervenire ad una conclusione diversa, come sostenuto dalle appellanti, per il fatto che si è in presenza di una società mutua di assicurazione. Questa particolare tipologia societaria si caratterizza per lo stretto collegamento che esiste tra il rapporto sociale e il rapporto di assicurazione: non si può, infatti, «acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società» (art. 2546, secondo comma, cod. civ.). Ciò implica che il perseguimento dell’intento mutualistico si attua immediatamente per effetto della partecipazione sociale.
Tale identificazione di rapporti, sul versante pubblicistico, rende sostanzialmente equivalenti le decisioni di rivolgersi ad un terzo mediante la stipula di un contratto dall’oggetto determinato ovvero di partecipare ad una società per ottenere lo stesso oggetto. Ne consegue che la scelta della partecipazione azionaria - proprio perché implica l’acquisizione della prestazione assicurativa - deve essere preceduta da un procedimento di evidenza pubblica.
Sul piano processuale, la qualificazione della stazione appaltante come soggetto in house giustifica, venendo il rilievo il sindacato su attività amministrativa, l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.
A cura di Sonia Lazzini
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