Infine, si assume la legittimità dell’affidamento diretto mediante trattativa privata, in quanto sussisterebbe, da un lato, il requisito della imprevedibilità, essendo stata annullata in via di autotutela la procedura di gara in corso a seguito del ricorso giurisdizionale proposto da uno dei partecipanti e, dall’altro, il requisito dell’urgenza, dovendo essere salvaguardata la continuità del servizio.
Il motivo non è fondato.
In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso alla procedura negoziata, derogando al principio generale della pubblica gara, è ammesso soltanto in casi eccezionali da disposizioni che, in quanto tali, sono di stretta interpretazione.
L’art 13 del d.lgs. n. 158 del 1995, applicabile ratione temporis, nell’elencare le fattispecie che giustificano tale metodo di scelta del contraente, prevede, alla lettera d), che la trattativa privata è ammissibile «nella misura strettamente necessaria, quando per l’eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati».
Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che la imprevedibilità dell’evento non deve essere riconducibile ad una condotta dell’amministrazione (tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2009, n. 5426). In linea di principio, non può, pertanto, rientrare nel campo di applicazione della norma la fattispecie della invalidità della procedura di gara causata dalla stessa stazione appaltante e accertata nell’esercizio dei poteri di autotutela.
Si tenga conto, inoltre, che le esigenze di consentire la continuità delle prestazioni possono essere soddisfate mediante diverse modalità operative che devono comunque avere tutte il connotato della transitorietà.
A cura di Sonia Lazzini
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