martedì 6 novembre 2012

legittima esclusione_manca entità e dotazione del contingente addetto a quello specifico servizio

il bando chiedeva di indicare esplicitamente come sarebbe stata composta ed attrezzata la équipe addetta specificamente allo svolgimento di quel servizio: quanti uomini, quali mezzi, quali disposizioni di impiego, eccetera

la relazione tecnica prodotta dall’ r.t.i. appellante si è limitata ad un mera e pedissequa elencazione degli assetti organizzativi delle società partecipanti alla gara in raggruppamento riferita, tra l’altro, in via generale alla dislocazione territoriale delle sedi; all’organico, alle qualifiche del personale dipendente; agli impianti tecnologici di sorveglianza; al parco automezzi.

La mera elencazione degli organici delle ditte associate manifestamente non risponde a questa richiesta, e tanto basta per rendere inammissibile l’offerta, perché nulla dice riguardo all’entità ed alla dotazione del contingente addetto a quello specifico servizio.


Salvo il riferimento, nella parte finale della relazione, alla divisa omologata in dotazione degli addetti al piantonamento, al tesserino di riconoscimento, alla dotazione di arma da fuoco standard, al collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente e/o telefono GSM alle centrali operative ed alle pattuglie in servizio in zona, nulla è detto circa l’effettivo assetto organizzativo e dimensionamento del servizio, onde corrispondere alle specifiche esigenze di vigilanza e di sicurezza dell’ente destinatario dell’offerta, con segnato riferimento – secondo le prescrizioni di gara prima richiamate – alle unità di personale addetto, al numero degli automezzi, alla tipologia della centrale operativa ed altro.
L’astratta elencazione di elementi che in via generale esprimono il grado di capacità tecnica delle società di vigilanza partecipanti alla gara non esprime affatto l’ indicazione del “sistema organizzativo di fornitura del servizio integrato”, che è cosa diversa e va collegato al concreto espletamento del servizio verso un soggetto determinato. Quest’ultimo non è tenuto affatto a ricavare le modalità esecutive, in via potenziale e deduttiva, dal generale e complessivo assetto organizzativo degli istituiti di vigilanza, quale risultante dalla pluralità di imprese partecipanti in raggruppamento.

Sul piano motivazionale la statuizione di esclusione dalla gara riferita alla “mancanza di elementi necessari per consentire la valutazione dell’offerta”, con effetto sulla possibilità di verifica del “dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell’appalto in oggetto, come da nota allegata al presente verbale”, si presenta del tutto sufficiente ed adeguata all’oggetto del provvedere ed esprime l’insufficienza della produzione documentale del concorrente allo scopo cui doveva essere preordinata secondo le regole del concorso, tant’è che i ricorrenti non sono incorsi in difficoltà nell’articolare – con diffuso ed esteso ordine argomentativo – le tesi difensive opposte alla determinazione espulsiva dalla gara.


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5542 del 30 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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