martedì 6 novembre 2012

sulla ratio della richiesta di obbligatorio sopralluogo

L’obbligo del preventivo sopralluogo comporta che al momento della stipulazione del contratto nessuna Azienda potrà chiedere l’istituzione del servizio guardaroba, se prima non abbia espressamente indicato i relativi locali.

Su questo punto il capitolato è esplicito e non dà luogo ad equivoci.

Se, dunque, il timore è che l’Impresa aggiudicataria si senta avanzare una richiesta non prevista e non calcolata, questo rischio semplicemente non esiste. Se una simile richiesta venisse avanzata, l’Impresa avrebbe tutte le ragioni di protestarla come irricevibile, non essendo stata preceduta dall’ostensione dei locali.

E’ ovvio che le imprese non possono formulare un’offerta seria e consapevole se non sanno in anticipo quali delle Aziende chiederanno l’istituzione del servizio guardaroba e quali no. Ma non è vero che il disvelamento avverrà solo al momento della stipula del contratto. Esso avverrà, invece, in occasione degli indispensabili sopralluoghi, nel corso dei quali l’art. 11 (lo si è visto) impone che vengano indicati, fra l’altro, i locali che ciascuna Azienda vuole adibire al servizio guardaroba, ed è intuitivo che potranno essere chieste e fornite le altre informazioni rilevanti.

Resta da prendere in considerazione l’ipotesi inversa: e cioè che l’Azienda, dopo aver ritualmente indicato all’Impresa i locali da adibire al servizio guardaroba, e dopo aver rigorosamente verbalizzato tale adempimento, giunto infine il momento della stipula del contratto dichiari di non volerne fare nulla. Si tratterebbe di un comportamento a dir poco bizzarro, e tanto basterebbe a far concludere che siffatta ipotesi è altamente improbabile.
Ma, a parte le considerazioni di ordine empirico, anche sul piano strettamente giuridico l’Impresa è protetta dal rischio di un comportamento ambiguo ed ingannevole delle Aziende. In effetti sarebbe, a tacer d’altro, un comportamento illecito per violazione dell’art. 1337 del codice civile (obbligo della buona fede nelle trattative preordinate alla formazione di un contratto).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5510 del 29 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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