Invero, come rilevato dal TAR, il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva per le imprese che hanno partecipato alla gara decorre dalla data di notifica o comunicazione individuale dell’aggiudicazione definitiva così come dispone l’art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
In mancanza di comunicazione individuale il termine decorre dalla conoscenza dell’atto.
E’, invece, del tutto irrilevante la pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, sussistendo, come detto, un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti della procedura di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (cfr. Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2008, n. 213; 2 maggio 2006, n. 2445).
Sta di fatto che Controinteressata s.r.l. è venuta a conoscenza dell’aggiudicazione definitiva, disposta con atto del 27 novembre 2006, solamente in data 29 dicembre 2006 a seguito di accesso agli atti di gara (istanza del 28 novembre 2006 evasa il 13 dicembre 2006).
Rispetto a tale data, cui può farsi risalire la piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva da parte della ricorrente, il ricorso di primo grado notificato il 24 febbraio 2007, è tempestivo.
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento