l'offerta della controinteressata è stata acquisita dall'amministrazione senza alcuna formale assunzione al protocollo,
senza rilascio di alcuna apposita ricevuta, senza alcuna firma del soggetto a cui è stata consegnata e senza apposizione di timbro alcuno, contrariamente a quanto prescritto dal bando, con ciò rendendo impossibile dimostrare la tempestività dell'offerta stessa
La doglianza va accolta.
Si tratta di una censura fondamentalmente già compresa nel profilo che ha determinato l’accoglimento del ricorso da parte del T.A.R. e che, in quanto non gravata, appare coperta dal giudicato interno. Ha affermato, condivisibilmente, il primo giudice:
“In proposito il Collegio concorda con le censure della ricorrente, in particolare lì dove quest’ultima lamenta come la semplice indicazione manuale, apposta a penna sulla busta, della data e dell’ora di presentazione dell’offerta è sprovvista dei formalismi minimi che consentano di ricondurre alla P.A. l’indicazione stessa e, perciò, non può aver alcun valore probatorio. Un tale metodo di attestazione, del tutto insoddisfacente, risulta adottato in via generale dalla P.A., in palese violazione della lettera di invito, la quale prescriveva, al punto 6, che la presentazione dell’offerta, possibile anche a mezzo di raccomandata a/r, potesse avvenire mediante consegna a mano, con rilascio di apposita ricevuta. Del resto, la necessità di una ricevuta in caso di consegna a mano, al fine di garantire, anche sotto il profilo della prova della tempestività della presentazione dell’offerta, la par condicio competitorum, si desume dal fatto che una ricevuta simile sarebbe stata rilasciata nel caso di invio a mezzo posta, stante la prescrizione della lettera di invito che, come detto, imponeva in tale ipotesi l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dalle dette affermazioni, condivise dalla Sezione, non può tuttavia giungersi alla decisione finale del T.A.R. della Toscana che, accomunando in un unico contesto azioni diverse, come sopra esaminato, ha annullato l’intera procedura, mettendo in disparte i profili di disponibilità dell’azione della parte.
Al contrario, appare corretto procedere all’accoglimento del ricorso, in parte qua, in relazione alla fondatezza del motivo sulla carenza di prova della tempestività della presentazione dell’offerta da parte della controinteressata, annullando in parte qua gli atti gravati.
a cura di Sonia Lazzini
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