martedì 6 novembre 2012

i chiarimenti invocati hanno rappresentato espressione di un'attività informale del RUP

nel caso di specie, i chiarimenti invocati hanno rappresentato espressione di un'attività informale del RUP: né il Bando né il Disciplinare, infatti, contemplano la possibilità di chiarimenti auto - interpretativi resi in corso di gara da organi della stazione appaltante.

In conclusione, attesa la valenza non vincolante, né preclusiva dei chiarimenti postumi del RUP ai fini dell'interpretazione del bando, l'unico parametro sulla cui base stabilire se l'offerta di ALFA poteva o meno essere ammessa doveva essere rappresentato dall'inequivoco ed oggettivo tenore testuale della clausola di cui l'art. IV 2.1) del bando

Resta escluso poi, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, che la chiara ed inequivoca prescrizione del bando potesse essere disapplicata dai concorrenti o dalla stazione appaltante, attraverso meri "chiarimenti" postumi forniti dal RUP in corso di gara.
Non v'è dubbio, infatti, che i chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono né modificare il bando, né integrarlo, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica.

Il bando, in quanto lex specialis predeterminata e pubblicata con le forme di legge, deve invero essere interpretato ed applicato per quello che obbiettivamente prescrive, senza che possano acquisire rilevanza preclusiva atti interpretativi postumi della stazione appaltante, la quale non potrebbe giammai disapplicare le clausole del bando né alterarne ex post la portata prescrittiva.
Sul punto, del resto, la giurisprudenza della Sezione ha di recente (19.09.2011, n. 5282) avuto modo di precisare "che le regole contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la sola possibilità di far luogo, nell‘esercizio del potere di autotutela, all’annullamento del bando ... si devono reputare comunque preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (C.d.S., IV, 05 ottobre 2005, n. 5367, V, 15 aprile 2004, n. 2162). Nell‘interpretazione delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto della P. A. deve darsi, pertanto, prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell’applicazione (C.d.S., V, 30 agosto 2005, n. 4413)".
Così non v'è dubbio, che i chiarimenti della P.A. "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un ‘operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione ..." (sez V 13.07.2010, n. 4526).


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5570 del 31 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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