la stazione appaltante non può disporre la riapertura della gara senza prima avere annullato la precedente aggiudicazione definitiva.
Costituisce, infatti, pacifico principio giurisprudenziale, che è illegittima la riapertura di una gara d’appalto dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione, potendo l’Amministrazione, ove riscontri vizi nel procedimento, procedere solo all’annullamento d’ufficio della gara stessa (cfr. C.d.S., sez. VI, 1 marzo 1996, n. 281).
Il giudice di prime cure ha ritenuto in proposito di potere prescindere dall’esame della suesposta doglianza per la considerazione che, avendo la stazione appaltante confermato l’aggiudicazione in favore della RICORRENTE, quest’ultima non avrebbe avuto interesse a contestare il provvedimento di annullamento della prima aggiudicazione.
Tale assunto non è condivisibile perché la prima aggiudicazione aveva stabilito un assetto di interessi alla cui conservazione è correlata nell’appellante una posizione di diritto soggettivo sia pure soggetta ad affievolimento.
Parimenti fondato è il secondo motivo di appello con cui si sostiene che la Stazione appaltante, ove pure avesse adottato un formale provvedimento di annullamento, avrebbe dovuto darne preventiva comunicazione all’appellante.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale pacifico (cfr. di recente, C.d.S., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743) che, nel caso in cui l’Amministrazione intenda procedere all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’esercizio del potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena d’illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all’aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica evi-dentemente qualificata, di poter interloquire con l’Amministrazione, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla cui unica cura deve essere indirizzata la potestà pubblica.
a cura di Sonia Lazzini
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