L’art. 90, comma 8, del D.lgs. n. 163 del 2006 vieta agli affidatari di incarichi di progettazione ed ai loro dipendenti di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l’ing. Alessandro B_:
- alla data dell’11.10.2011 ricopriva l’incarico di Responsabile Tecnico per la categoria 9 (opere di bonifica) della ditta Controinteressata S.r.l. (cfr. doc. n. 11 della ricorrente);
- su incarico dell’ing. Guglielmo C_ in data 11.10.2011 ha eseguito un sopralluogo presso l’impianto della ditta Anton Controinteressata 3 (in A.T.I. per la gara C_nente i lavori di cui trattasi con la Controinteressata S.r.l. e con la Controinteressata 2 S.p.a.) insieme alle imprese dell’A.T.I. e ad un tecnico dell’Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano (che ha la competenza a rilasciare le necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di stoccaggio e recupero del materiale) (cfr. verbale di sopralluogo allegato al doc. n. 15);
- unitamente all’ing. Guglielmo Cocer, incaricato dalla stazione appaltante di effettuare la valutazione dell’offerta anomala della Controinteressata S.r.l.), ha sottoscritto, nella veste di “Progettista Geologico – Ambientale”, “l’analisi offerta anomala A.T.I. Controinteressata, Mair, Controinteressata 2” dei lavori oggetto della gara in contestazione, dichiarando che “l’offerta presentata dall’A.T.I. Controinteressata S.r.l., Mair S.r.l. e Controinteressata 2 S.p.a., possa ritenersi congrua, fatte salve le autorizzazioni necessarie a cura dell’Ufficio Gestione Rifiuti …” (cfr. doc. n. 15 dell’Controinteressata).
A parere del Collegio quanto sopra illustrato si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 90, comma 8 del D.lgs. n. 163 del 2006, che ha la precipua finalità di garantire fondamentali esigenze di par condicio e di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica.
a cura di Sonia Lazzini
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