martedì 30 ottobre 2012

il responsabile tecnico di una partecipante non puo' essere anche progettista

L’art. 90, comma 8, del D.lgs. n. 163 del 2006 vieta agli affidatari di incarichi di progettazione ed ai loro dipendenti di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l’ing. Alessandro B_:
- alla data dell’11.10.2011 ricopriva l’incarico di Responsabile Tecnico per la categoria 9 (opere di bonifica) della ditta Controinteressata S.r.l. (cfr. doc. n. 11 della ricorrente);

- su incarico dell’ing. Guglielmo C_ in data 11.10.2011 ha eseguito un sopralluogo presso l’impianto della ditta Anton Controinteressata 3 (in A.T.I. per la gara C_nente i lavori di cui trattasi con la Controinteressata S.r.l. e con la Controinteressata 2 S.p.a.) insieme alle imprese dell’A.T.I. e ad un tecnico dell’Ufficio Gestione Rifiuti della Provincia autonoma di Bolzano (che ha la competenza a rilasciare le necessarie autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni di stoccaggio e recupero del materiale) (cfr. verbale di sopralluogo allegato al doc. n. 15);
- unitamente all’ing. Guglielmo Cocer, incaricato dalla stazione appaltante di effettuare la valutazione dell’offerta anomala della Controinteressata S.r.l.), ha sottoscritto, nella veste di “Progettista Geologico – Ambientale”, “l’analisi offerta anomala A.T.I. Controinteressata, Mair, Controinteressata 2” dei lavori oggetto della gara in contestazione, dichiarando che “l’offerta presentata dall’A.T.I. Controinteressata S.r.l., Mair S.r.l. e Controinteressata 2 S.p.a., possa ritenersi congrua, fatte salve le autorizzazioni necessarie a cura dell’Ufficio Gestione Rifiuti …” (cfr. doc. n. 15 dell’Controinteressata).
A parere del Collegio quanto sopra illustrato si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 90, comma 8 del D.lgs. n. 163 del 2006, che ha la precipua finalità di garantire fondamentali esigenze di par condicio e di trasparenza nelle procedure ad evidenza pubblica.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 311 del 25  ottobre   2012 pronunciata dal Tar della Provincia Autonoma di Bolzano

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