lunedì 6 agosto 2012

legittimo annullamento di aggiudicazione con escussione della cauzione provvisoria per errore grave professionale

talune precedenti condotte contrattuali qualificabili come gravi errori professionali generano l’annullamento dell’aggiudicazione con escussione della relativa polizza provvisoria

va di conseguenza disatteso il quarto motivo di ricorso, inerente l’illegittimità derivata degli atti di incameramento della cauzione provvisoria e di nuovo affidamento dell’appalto

l’Amministrazione resistente ha appreso che Ricorrente S.p.a. aveva omesso, durante l’esecuzione di tali contratti, di versare puntualmente agli enti committenti ingenti somme riscosse nell’ambito del servizio di gestione dei tributi comunali

Ritenendo che tali accadimenti valessero ad escludere il requisito della completa affidabilità del contraente privato ed integrassero l’ipotesi dell’errore professionale grave di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, la Provincia di Savona si è conseguentemente determinata alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara.

i fatti valorizzati ai fini della revoca si sono verificati in epoca antecedente la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e solo gli atti di risoluzione dei relativi rapporti contrattuali sono stati adottati in seguito

La nozione di errore professionale grave recepita dall’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, fa riferimento, infatti, a casi di rilevanti violazioni commesse nell’adempimento di precedenti obbligazioni contrattuali, tali da poter essere assunte quali indici rivelatori di un difetto di capacità professionale in capo all’impresa


tratto dalla sentenza numero 1114 del  26 luglio 2012 pronunciata dal Tar Liguria, Genova

Con la prima di esse, l’esponente deduce l’insussistenza del presupposto configurato dall’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006, poiché l’errore professionale grave, che legittima in astratto la revoca dell’affidamento dell’appalto, può essere soltanto quello commesso nell’ambito di rapporti con la stessa stazione appaltante che si determina alla revoca e non con altri soggetti pubblici; in caso contrario, soggiunge l’esponente, la disposizione in parola sarebbe contraria al diritto comunitario e andrebbe disapplicata per contrasto con l’art. 45 della direttiva 18/2004/CE, previa eventuale rimessione della questione alla Corte di giustizia.
La doglianza non è condivisa dal Collegio.
La citata lettera g) configura, infatti, due ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto.
La prima di esse, già presente nella disciplina dettata dal d.P.R. n. 554 del 1999, concerne i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate loro dalla stazione appaltante che bandisce la gara.

La seconda situazione, ricorrente nella fattispecie, è relativa ai soggetti che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Questa seconda ipotesi si riferisce, innanzitutto dal punto di vista letterale, a tutta la precedente attività professionale dell’impresa e opera indipendentemente, quindi, dalla controparte pubblica nei confronti della quale detta attività è stata resa (cfr., fra le ultime, T.A.R. Veneto, sez. I, 23 marzo 2012, n. 412).

La contraria interpretazione proposta da parte ricorrente, oltre che difficilmente conciliabile con il riferimento normativo all’accertamento dell’errore “con qualsiasi mezzo di prova”, renderebbe la disposizione in parola inidonea alla funzione cui è deputata, non consentendo alle stazioni appaltanti la disponibilità di strumenti effettivamente atti ad individuare l’affidabilità globale dell’impresa che aspira all’affidamento del servizio.
Nessun elemento di contrasto sussiste, d’altronde, fra la disposizione in esame e il diritto comunitario, atteso che il riferimento all’amministrazione aggiudicatrice compiuto dall’art. 45, comma 2, lettera d), della direttiva 18/2004/CE, vale, come nel caso della corrispondente disposizione del diritto interno, solo a individuare il soggetto cui compete l’accertamento dell’errore professionale e non a delimitare l’efficacia della causa di esclusione ad una determinata parte dell’attività pregressa dell’impresa.

a cura di Sonia Lazzini

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