lunedì 6 agosto 2012

legittima escussione della cauzione provvisoria per mancata sottoscrizione del contratto

Considerato, infatti, in ordine alla revoca dell’aggiudicazione e incameramento della cauzione provvisoria, che il Disciplinare di gara era chiaro, alla relativa lett. q) del punto 1. che l’impresa partecipante doveva attestare di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi,


Considerato, quindi, che era onere dell’impresa ricorrente acquisire prima della partecipazione alla gara e non dopo – come invece risulta dalla documentazione depositata in atti - la disponibilità a reperire in tempi solleciti sul mercato i materiali richiesti per l’esecuzione dei lavori;
Considerato che l’art. 71, comma 3, dpr n. 554/99 prevede il permanere delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori come condizione per la stipula del contratto e che tale permanere deve essere valutato in relazione alle dichiarazioni dell’impresa aggiudicataria;
Considerato quindi che la revoca dell’aggiudicazione si palesa legittima alla luce della disposizione dell’art. 129 dpr n. 554/99 applicabile “ratione temporis”, dato che la stessa è stata preceduta dalla fissazione di termine per provvedere, per il quale legittimamente non è stata concessa proroga ulteriore, dato che le ragioni frapposte dall’impresa non potevano considerarsi di oggettiva impossibilità sopravvenuta ma erano riconducibili alla mancata verifica preventiva di condizioni da dichiarare in corso di gara, per cui non si riscontra alcuna finalità sanzionatoria nell’incameramento della cauzione ma solo la mancata verifica dell’affidabilità dell’offerta sotto il profilo della disponibilità immediata dei materiali necessari;
Considerato, quindi, che è circostanza imputabile all’impresa ricorrente, alla luce della norma del Disciplinare sopra ricordata, quella della mancata sottoscrizione in termini celeri del contratto e del verbale di consegna, al fine di tutela dell’interesse pubblico alla veloce esecuzione di opera pubblica, non potendo quest’ultima opporre il diniego alla fornitura comunicato dalle imprese successivamente contattate, visto che un impegno in tale senso doveva essere acquisito prima dell’aggiudicazione alla luce di quanto sopra evidenziato;

a cura di SOnia Lazzini

tratto dalla sentenza numero 6995 del 27 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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